Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1791/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano chiedendo: 1) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. per ottenere una perizia sul contenuto di un supporto informatico depositato in dibattimento dalla parte civile (una "copia forense"), sostenendo di non aver potuto partecipare alla selezione dei dati e di dover accertare un possibile malfunzionamento del sistema; 2) la censura delle statuizioni civili, in particolare sulla quantificazione del danno patrimoniale e di immagine e sulla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria genericamente esplorativa e priva della indicazione di lacune o manifeste illogicità nel tessuto motivazionale della sentenza di appello; ha confermato che il principio del contraddittorio è stato rispettato poiché la difesa ha avuto tempo e opportunità di formulare controargomentazioni e nominare consulente tecnico. Sul secondo motivo ha ritenuto non impugnabile in Cassazione la decisione sulla provvisionale, e ha ritenuto congrua la valutazione del giudice d'appello sul danno patrimoniale (spese di accertamento tecnico ritenute causalmente collegate) e sul danno all'immagine, del tutto nei limiti della valutazione discrezionale del giudice. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del procedimento, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 5.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 615-ter

    Norma del reato contestato (accesso abusivo ad un sistema informatico). La Corte d'appello ha escluso le aggravanti previste dai commi 2 e 3 nel caso concreto

  • Codice Penale, artt. 81, 61, n.11, 110

    Richiamati come norme di coordinamento e di responsabilità concorrente in ordine alla pena e alle circostanze; utilizzati in fase di determinazione della pena

  • Codice di Procedura Penale, art. 603

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; la richiesta deve evitare carattere meramente esplorativo e indicare lacune decisive nel provvedimento di gravame che sarebbero state colmate dall'assunzione della prova

  • Codice di Procedura Penale, art. 233

    Principio del contraddittorio nella formazione della prova. La Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato dato che la difesa ha avuto tempo e modalità per valutare e controargomentare sui dati informatici

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limite della censura in Cassazione: il rigetto della rinnovazione è sindacabile solo se emergono nel provvedimento motivi decisivi carenti, lacunosi o manifestamente illogici

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Fondamento della condanna per spese e della sanzione a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) ha carattere eccezionale: per essere accolta deve indicare specifiche lacune o manifeste illogicità nel provvedimento di appello che giustifichino nuove acquisizioni probatorie; una domanda meramente esplorativa è inammissibile
  • L'accesso al materiale informatico depositato dalla controparte non determina automaticamente violazione del contraddittorio se la difesa ha avuto tempo e strumenti per esaminare i dati e nominare consulenti tecnici di parte; la mera critica sulla fase di scelta dei dati, senza indicare pregiudizio concreto e lacune decisive, è insufficiente
  • Le decisioni del giudice penale sulla concessione e sulla quantificazione di una provvisionale hanno natura discrezionale e difficilmente sono sindacabili in Cassazione
  • Per la condanna al risarcimento generico il giudice può fondarsi anche su presunzioni e sul nesso di causalità sommario; la quantificazione definitiva del danno è rimessa al giudice civile
  • Presentare in Cassazione motivi generici o esplorativi può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e ammenda

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.