Cassazione Penale, Ordinanza n. 05949/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello a tre mesi di reclusione e 500 euro di multa per un reato in materia di omesso versamento contributivo/previdenziale, propone ricorso per cassazione articolando tre motivi. In primo luogo chiede di dichiarare la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità e deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto di particolare tenuità. In secondo luogo deduce violazione di legge quanto all'accertamento del reato, contestando la prova della corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori. In terzo luogo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sul 131-bis e sulle attenuanti generiche sono manifestamente infondate o comunque non consentite in sede di legittimità perché mirano a una rivalutazione del merito; osserva inoltre che la richiesta di declaratoria di prescrizione non può essere accolta perché il ricorso è inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Rigetta implicitamente anche la richiesta di declaratoria di prescrizione, affermando che l'inammissibilità del ricorso preclude la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato per la contestazione unitaria della condotta ai fini della pena.
art. 2 D.L. 463/1983
Norma incriminatrice del reato contestato, relativa all'omesso versamento delle somme dovute.
art. 131-bis c.p.
Esclusa l'applicabilità della particolare tenuità del fatto perché la condotta era reiterata e protratta per un periodo continuativo e quindi abituale.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato in assenza di elementi positivi e per la mancata iniziativa dell'imputato di regolarizzare la propria posizione.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che non può essere applicato per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso è inammissibile.
art. 609, comma 2, c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile non consente la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
art. 3000 Cassa delle ammende
È stata applicata la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando la condotta sia reiterata e protratta per un apprezzabile arco temporale, poiché ciò integra un profilo di abitualità incompatibile con l'istituto.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o delle risultanze istruttorie, in assenza di specifici travisamenti decisivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la mancanza di condotte riparatorie o di regolarizzazione della propria posizione.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta, poiché non si instaura un valido rapporto di impugnazione e la disciplina dell'art. 129 c.p.p. non prevale sulla causa di inammissibilità.
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