Cassazione Penale, Sentenza n. 25514/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (accusa)
La controversia
La decisione riguarda tre ricorsi per cassazione proposti contro l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di alcuni automezzi di proprietà degli indagati, disposto in relazione a una ipotesi di trasporto e sversamento di rifiuti. I ricorrenti hanno dedotto, con motivi in parte sovrapponibili, violazione di legge e motivazione apparente o illogica: in sintesi, hanno sostenuto che la condotta concretamente contestata sarebbe al più riconducibile al mero abbandono di rifiuti, non al più grave reato di gestione illecita di rifiuti; che il materiale non integrerebbe una "notevole estensione" tale da sostenere il fumus; che il tribunale avrebbe valorizzato condotte di altri soggetti e altri mezzi; che, per una delle posizioni, l'identificazione del veicolo e dell'indagato sarebbe stata incerta; e che la documentazione difensiva sul noleggio o sulla disponibilità dei veicoli sarebbe stata illegittimamente svalutata. In relazione al terzo ricorrente si è inoltre contestato il rapporto funzionale tra i mezzi sequestrati e il reato e la riferibilità dei rifiuti alla sua attività commerciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, nei provvedimenti cautelari reali, il controllo di legittimità della Cassazione è limitato alla sola violazione di legge, comprendendo anche la motivazione mancante o meramente apparente, ma non la manifesta illogicità. Ha quindi ritenuto che le censure dei ricorrenti mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, estranea al perimetro del ricorso ex art. 325 c.p.p. Ha escluso che la richiesta di riqualificazione del fatto in abbandono di rifiuti potesse giovare, perché il sequestro era stato disposto come sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., sicché la persistenza del fumus del reato contestato giustificava comunque il vincolo. Ha inoltre reputato adeguata la motivazione del tribunale sulla identificazione del veicolo e dell'indagato e sulla sussistenza del periculum, oltre che corretta la valutazione di inattendibilità della documentazione prodotta da uno dei difensori. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata dedotta come norma di riferimento per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ricondotto le censure, in realtà, a contestazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità sul sequestro reale.
art. 321, comma 1, c.p.p.
Il sequestro è stato qualificato come sequestro preventivo impeditivo, fondato sulla necessità di evitare che la libera disponibilità dei mezzi aggravasse o protraesse le conseguenze del reato.
art. 321, comma 2, c.p.p.
La Corte ha precisato che non si trattava di sequestro finalizzato alla confisca, sicché era irrilevante l'argomento difensivo centrato sulla asserita insussistenza della confisca per il diverso reato di abbandono di rifiuti.
art. 324, comma 7, c.p.p.
Richiamato nei ricorsi come parametro del riesame del sequestro, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non superassero i limiti del controllo di legittimità.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze in materia di sequestro reale è limitato alla sola violazione di legge; non è deducibile la mera manifesta illogicità della motivazione, salvo motivazione mancante o meramente apparente.
art. 125 c.p.p.
Richiamato nei motivi per sostenere l'apparenza della motivazione; la Corte ha invece escluso che la motivazione del tribunale fosse mancante o apparente.
art. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006
Costituisce la fattispecie provvisoriamente contestata, ritenuta astrattamente configurabile in relazione al trasporto e sversamento di rifiuti mediante i veicoli sequestrati.
art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006
Invocato dalla difesa come diversa e meno grave qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto la prospettazione irrilevante ai fini del sequestro preventivo impeditivo.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato nella fase di requisitoria del Procuratore generale, secondo la modalità cartolare prevista dalla disciplina emergenziale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo reale è deducibile soltanto la violazione di legge; restano fuori dal sindacato di legittimità le censure di mera manifesta illogicità della motivazione, salvo i casi in cui la motivazione sia del tutto mancante o solo apparente.
- Quando il sequestro è disposto in funzione impeditiva ex art. 321, comma 1, c.p.p., la contestazione difensiva sulla diversa qualificazione giuridica del fatto non è di per sé decisiva, se permane il fumus del reato posto a base del vincolo e la strumentalità del bene rispetto alla reiterazione o aggravamento del fatto.
- Nel giudizio cautelare reale il tribunale può fondare il fumus e il periculum su elementi indiziari ritenuti univoci e concordanti; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle emergenze probatorie.
- La documentazione difensiva prodotta per contestare la disponibilità del bene o la riferibilità del mezzo deve avere adeguato valore dimostrativo; mere fotocopie prive di data certa e di elementi di riscontro possono essere legittimamente ritenute inidonee.
- Ai fini del sequestro preventivo impedente è sufficiente la ragionevole certezza della strumentalità del bene alla commissione o protrazione del reato, con riguardo a un periculum concreto e attuale, non essendo necessaria una prova piena della responsabilità.
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