Cassazione Penale, Sentenza n. 42473/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 per impossibilità di esercitare il diritto di difesa entro le 48 ore a causa di una festività; 2) violazione degli artt. 6, commi 1 e 2, L. n. 401/1989 per illegittima estensione dell'obbligo di presentazione anche a incontri amichevoli, con conseguente divieto indeterminato; 3) vizio di motivazione: secondo la difesa non sussistevano atti di violenza o aggressività tali da giustificare la convalida, e i documenti prodotti (screenshot, chat, decreto di archiviazione) avrebbero dimostrato la non pericolosità di Curci; 4) violazione dell'art. 6, comma 2, L. n. 401/1989 in relazione alla durata dell'obbligo di presentazione (contestando l'applicazione del minimo di cinque anni, anche alla luce di un precedente DASPO del 2015 e della mancata azione penale).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la festività impedisse l'esercizio del diritto di difesa: il termine di 48 ore non proroga e l'interessato poteva ottenere copia degli atti presso la Questura, oltre al fatto che non risulta di aver chiesto copia al presidio d'urgenza. Sul secondo motivo ha osservato che il provvedimento impugnato non prevedeva l'obbligo per le amichevoli e che l'eventuale illegittimità di eventuali divieti amministrativi su amichevoli non investe la convalida del GIP. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile o irrilevante la documentazione prodotta tardivamente in cassazione (ai sensi dell'art. 611 c.p.p.) e ha confermato che il GIP ha adeguatamente ripreso e motivato le valutazioni del Questore circa la condotta di Curci (uscita dallo stadio, istigazione/coinvolgimento di altri tifosi, salita sul tetto e cori contro le forze dell'ordine), motivazione non viziata da evidente illogicità. Ha inoltre precisato che il DASPO può fondarsi sul pericolo di turbativa anche in assenza di fatto di violenza accertata. Sul quarto motivo ha dichiarato che, anche secondo l'orientamento che interpreta in senso più rigoroso l'art. 6 comma 5, l'obbligo di presentazione per cinque anni nei recidivi è applicabile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il provvedimento del GIP confermato.
Norme richiamate
Legge 13/12/1989 n. 401, art. 6
art. 6, commi 1, 2, 3, 5 e 8-bis, L. n. 401/1989
Il termine difensivo di 48 ore non si proroga per i giorni festivi e l'interessato può consultare la documentazione anche presso la Questura; l'obbligo di presentazione per i recidivi può essere imposto per la durata minima di cinque anni (comma 5) salvo le ipotesi di attenuazione disciplinate dal comma 8-bis; il GIP può convalidare la misura avendo riguardo alla pericolosità concreta e agli elementi posti dal Questore, ma la misura amministrativa può fondarsi anche sul pericolo di turbativa, non necessariamente su un fatto di violenza già penalmente accertato.
Codice di procedura penale, art. 611, comma 2
Documenti e memorie trasmesse oltre i termini processuali non possono essere presi in considerazione in sede di cassazione; la documentazione nuova va prodotta nei termini e nei gradi di merito previsti.
Codice penale
art. 610 comma 2, art. 414, art. 633-bis c.p.
Riferimenti alle denunce mosse a carico del ricorrente per i fatti contestati, rilevati nell'istruttoria amministrativa; l'eventuale archiviazione penale non invalida automaticamente la valutazione amministrativa della pericolosità ai fini del DASPO.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore previsto per proporre ricorso avverso un provvedimento questorile non è automaticamente prorogato per le festività; il destinatario può ottenere copia degli atti presso la Questura e deve attivarsi tempestivamente.
- Nel giudizio di convalida il GIP valuta la legittimità e la motivazione dell'obbligo di presentazione, ma non è chiamato a sindacare integralmente ogni aspetto del divieto amministrativo che esuli dalla misura impositiva soggetta al controllo; eventuali vizi relativi ad altre prescrizioni amministrative potrebbero essere impugnati in sede amministrativa.
- La produzione di documenti nuovi o di atti direttamente rilevanti per la decisione deve avvenire nei termini processuali e nei gradi opportuni; in cassazione la valutazione di documenti tardivi è generalmente esclusa.
- La misura del DASPO può essere adottata anche sulla base del pericolo concreto di turbativa dell'ordine pubblico e non richiede necessariamente che vi sia stata una violenta aggressione già penalmente accertata; precedenti DASPO aumentano la possibilità che si applichi l'obbligo di presentazione per la durata minima prevista per i recidivi.
- Se si vuole contrastare efficacemente un DASPO/convalida: raccogliere e depositare tempestivamente prove nei gradi di merito, richiedere copie degli atti alla Questura subito dopo la notifica, e contestare puntualmente la riconducibilità delle condotte contestate al destinatario, dimostrando l'assenza di responsabilità personale per i comportamenti altrui.
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