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Sentenza

Sentenza n. 2168/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202512432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento, presentata il 23 aprile 2025, di un titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente specializzando estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, nonché l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sul decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero: l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, prevede che il provvedimento sia adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, la ricorrente ha dedotto la sussistenza del silenzio-inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’autorità competente a concludere il procedimento. Ha accertato che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto e che, pertanto, sussisteva il silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’esame amministrativo deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la comparabilità della durata, del livello e della qualità della formazione e valutare, ove necessario, misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, una volta presentata la documentazione completa, era scaduto; il suo superamento ha integrato il silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere l’intervento del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove ne ricorrano i presupposti, l’adozione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equivalenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento.
  • Il giudice, accertato il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine stabilito in relazione alle concrete esigenze del procedimento e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
  • La valutazione del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità complessiva della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra singoli titoli.
  • L’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal titolo estero, le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato di origine e l’eventuale esperienza maturata nello Stato di destinazione soddisfino, anche parzialmente, i requisiti richiesti per l’attività professionale.
  • Quando la formazione estera non risulti pienamente equivalente, l’Amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché arrestarsi a un diniego non preceduto da tale verifica.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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