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Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza n. 506/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3535/2023 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.04.2024, notificata il 15.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 , quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente per euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza n. 506/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 aprile 2024, notificata al Ministero il 15 aprile 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero a riconoscerle euro 2.500,00 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, alle condizioni applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha lamentato l'inerzia dell'Amministrazione, alla quale non aveva fatto seguito alcun adempimento esecutivo, nonostante fosse inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 15 aprile 2024 e non risultava eseguita. Poiché il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 15 dicembre 2025, risultava ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà utilizzare, se necessario, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e altamente standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; il TAR lo ha applicato per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce termine dilatorio per l'esecuzione forzata e deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto, il suo decorso infruttuoso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, aveva riconosciuto sulla somma dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento o l'attribuzione di una prestazione, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine prefissato.
  • Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato di provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro deve essere previamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il suo inutile decorso consente al creditore di attivare la tutela esecutiva prevista dall'ordinamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, può ricorrere al pagamento in conto sospeso nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
  • Quando il contenzioso è seriale e l'attività difensiva presenta un elevato grado di ripetitività e standardizzazione, il giudice può ridurre equitativamente la liquidazione delle spese di lite, pur ponendole a carico dell'Amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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