Ordinanza n. 4470/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto della Questura di Roma - Divisione III, Cat. 6F, sottoscritto in data 09.04.2026 e notificato al ricorrente in data 29.04.2026, recante sospensione della licenza di porto di fucile per uso sportivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, considerate le finalità per le quali il titolo di polizia era stato rilasciato, non fosse ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sospensione. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di sospensione della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Questura di Roma recante la sospensione della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento della sospensione. In sede cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti menzionati, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un titolo di polizia non può essere accordata in assenza della dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento.
- Nella valutazione del periculum in mora occorre considerare le finalità concrete per le quali il titolo di polizia è stato rilasciato; la mera sospensione di una licenza di porto di fucile per uso sportivo, senza ulteriori elementi di pregiudizio qualificato, non integra necessariamente un danno grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4451/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →