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Ordinanza

Ordinanza n. 4470/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto della Questura di Roma - Divisione III, Cat. 6F, sottoscritto in data 09.04.2026 e notificato al ricorrente in data 29.04.2026, recante sospensione della licenza di porto di fucile per uso sportivo;

Giustizia amministrativa202607936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, considerate le finalità per le quali il titolo di polizia era stato rilasciato, non fosse ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sospensione. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di sospensione della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Questura di Roma recante la sospensione della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento della sospensione. In sede cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti menzionati, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un titolo di polizia non può essere accordata in assenza della dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento.
  • Nella valutazione del periculum in mora occorre considerare le finalità concrete per le quali il titolo di polizia è stato rilasciato; la mera sospensione di una licenza di porto di fucile per uso sportivo, senza ulteriori elementi di pregiudizio qualificato, non integra necessariamente un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelare

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