Cassazione Penale, Sentenza n. 36156/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 14/03/2024 che ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (9/6/2023) relativo a 911 kg di lubrificante per aeromobili. Il ricorrente contestava il fumus del reato contestato (violazioni della normativa sulle accise, d.lgs. n.504/1995) sostenendo che il prodotto e' una preparazione lubrificante esclusivamente sintetica che non contiene oli minerali o materiali bituminosi e quindi non e' soggetto all'imposta di consumo; ha prodotto parere tecnico, estratti della nomenclatura combinata e simulazioni doganali per dimostrare l'assenza dell'obbligo fiscale e l'insussistenza del fumus. Denuncia altresi' omessa e carente motivazione del Tribunale nel valutare i nuovi elementi e nel dare conto della prevalenza degli elementi accusatori su quelli difensivi.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso: ha confermato che la classificazione attribuita dal produttore (nomenclatura combinata NC 3403 9900) e la documentazione in atti sono astrattamente idonee a far ritenere la sussistenza del fumus del reato ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n.504/1995, e che il sequestro probatorio e' funzionale a consentire gli accertamenti tecnici necessari per verificare la composizione concreta del prodotto. La Corte ha altresi' ritenuto legittima la motivazione "per relationem" e non viziata la valutazione del Tribunale, che ha considerato ma non ritenuto dirimenti gli elaborati tecnici difensivi, poiche' tali elaborati non contestavano la classificazione NC attribuita al prodotto; la motivazione, seppur sintetica, e' stata ritenuta sufficiente e coerente.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico accise)
art. 61, commi 1 e 4; art. 62, comma 1, lett. a) e comma 3; artt. 40 e 44
Stabilisce quando le preparazioni lubrificanti rientrano nell'imposta di consumo e le conseguenze penali per la sottrazione all'imposta per quantita' superiori a 100 kg; la Corte ha ritenuto applicabile, in astratto, l'art. 62 comma 3 alle preparazioni classificate NC 3403 9900.
Regolamento (UE) 2022/1998 (modifica Allegato I al Reg. CE 2658/87)
allegato 1, capitolo 34 (voce NC 3403 9900) e capitolo 27, nota 2
Definisce le voci della nomenclatura combinata e il significato di "oli di petrolio o di minerali bituminosi"; la Corte l'ha utilizzato per interpretare che una classificazione NC 3403 9900 e' astrattamente compatibile con l'imposizione fiscale prevista dal d.lgs. 504/1995.
Regolamento (CEE) n. 2658/87
allegato 1 (nomenclatura combinata)
Quadro normativo per la classificazione doganale delle merci; richiamato nella valutazione della rilevanza della classificazione NC attribuita al prodotto.
Provvedimento Direzione Centrale Agenzia delle Dogane n. 57516/RU/2018
n.d. (richiamato nel corpo della sentenza)
Indica che le preparazioni lubrificanti classificate NC 3403 possono rimanere con tale classificazione indipendentemente dalla percentuale di componenti sintetici e che l'imposta e' dovuta, calcolata sulla quantita' complessiva di componenti rilevanti; utilizzato dalla Corte per sostenere l'idoneita' indiziaria della classificazione aziendale.
Art. 355, comma 2, c.p.p.
Principi sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale non fosse carente nei requisiti minimi.
Giurisprudenza di legittimita' (principi)
sent. Sez. Un. n.17/2000 (Primavera); Sez.3 n.3465/2019 (Pirlo) e altre
Confermano la legittimita' della motivazione per relationem quando il verbale e' allegato e noto all'indagato e che il riesame del sequestro deve valutare l'astratta configurabilita' del reato e l'idoneita' degli elementi a giustificare indagini ulteriori, non pronunciarsi sul merito definitivo.
Massime di principio
- La classificazione doganale attributa indicata dal produttore (es. codice NC 3403 9900) e' in generale idonea, in via indiziaria, a fondare il fumus del reato fiscale quando la norma fiscale collega l'imposta alla voce di nomenclatura; essa puo' giustificare il sequestro probatorio finalizzato ad accertamenti tecnici
- Il sequestro probatorio e' legittimo quando e' strumentale a ottenere accertamenti tecnici necessari a verificare la composizione concreta del bene; la fase di riesame valuta l'astratta configurabilita' del reato e la congruita' degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non sostituisce gli esami tecnici
- La motivazione "per relationem" e' ammessa se il decreto di convalida rimanda a verbali allegati che descrivono dettagliatamente i fatti e sono stati portati a conoscenza dell'interessato
- Elementi tecnici difensivi (pareri, simulazioni) devono, per essere decisivi in sede di riesame, confutare specificamente la classificazione doganale o produrre dati che escludano concretamente la presenza dei componenti rilevanti; semplici argomentazioni generiche o che rimettano in discussione principi di diritto gia' affermati dalla Cassazione sono spesso insufficienti
- Il giudice del riesame deve dare motivazione minima che renda comprensibile il percorso logico: non e' richiesta una motivazione estesa, ma l'assenza di vizi radicali (mancanza totale o incoerenza) e' scrutinata dalla Cassazione
- Se si vuole ottenere la revoca immediata del sequestro in casi analoghi, la strategia difensiva efficace e' produrre elementi tecnici che direttamente e specificamente dimostrino l'assenza dei componenti che la normativa pone a presupposto dell'imposta (es. analisi chimiche della partita) ovvero impugnare in via incidentale la classificazione NC attribuita dal produttore, se contestabile.
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