Cassazione Penale, Sentenza n. 24752/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di Aiello, indagato per associazione (art. 416 c.p.) e truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione (art. 640‑bis c.p.). Il difensore deduceva: (i) errata valutazione del quadro indiziario e mancata considerazione della mancata consapevolezza del ricorrente rispetto ai reati-fine e all'associazione, atteso che le intercettazioni non proverebbero il suo ruolo associativo; (ii) illegittimità della misura cautelare scelta (arresti domiciliari) nonostante esistessero misure meno invasive come l'interdizione dall'esercizio della professione di farmacista, oltre a mancanza di attualità del pericolo e insussistenza del rischio di inquinamento probatorio o di recidiva per via dell'incensuratezza e dello stato di salute; (iii) violazione dell'art. 275 comma 2 c.p.p. perché la pena prospettata sarebbe compatibile con benefici (sospensione condizionale) e sproporzione rispetto ad altre posizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata e logica motivazione sul ruolo attribuito ad Aiello nel sodalizio criminoso e sulle numerose intercettazioni che lo riguardavano, nonché sulla professionalità e sulla reiterazione dell'attività delittuosa, giustificando l'esigenza cautelare. Sul punto della reiterazione del reato la Corte ha richiamato il principio secondo cui il pericolo deve essere concreto e attuale e ha ritenuto che il tribunale avesse compiuto una corretta valutazione prognostica. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non proposto nel giudizio di riesame, e quindi non devoluto alla cognizione della Corte di appello. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato di associazione: invocata come fatto-reato contestato a carico dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il tribunale avesse adeguatamente motivato gli indizi relativi al ruolo associativo di Aiello
art. 640-bis c.p.
Norma sostanziale sulla truffa ai danni della pubblica amministrazione: contestata come reato-fine; la valutazione degli indizi in ordine alla commissione delle truffe è stata ritenuta congrua dal tribunale e confermata dalla Corte
art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.
Prevede il pericolo di reiterazione del reato quale esigenza cautelare: la Corte ha richiamato che tale pericolo deve essere concreto e attuale e che il giudice della cautela valuta in concreto la sussistenza di tale pericolo
art. 275 comma 2 c.p.p.
Richiamato dal difensore in relazione alla prospettiva di benefici penali (sospensione condizionale) e alla prevedibile entità della pena: la questione non è stata ritenuta decisiva dalla Corte perché non adeguatamente proposta nel grado di riesame
art. 292 c.p.p.
Richiamato sul profilo formale della motivazione del provvedimento del riesame: la Corte ha ricordato che la motivazione deve conformarsi agli schemi indicati da questa norma e ha verificato la congruità della motivazione del Tribunale
art. 546 c.p.p.
Norma richiamata come modello strutturale della motivazione cui attenersi anche per le ordinanze del riesame (adeguamenti necessari per il contenuto cautelare): utilizzata per valutare la correttezza formale della motivazione
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale del riesame che lamenta vizi di motivazione deve confrontarsi specificamente e nel dettaglio con le ragioni esposte dal giudice di merito: deduzioni generiche sono inammissibili
- Il tribunale del riesame deve offrire una motivazione strutturata e logica, compatibile con gli schemi dell'art. 292 c.p.p. e degli orientamenti di legittimità; la Corte di legittimità verifica soprattutto se tale motivazione è congruamente argomentata rispetto ai canoni della logica e del diritto
- I profili relativi al pericolo di reiterazione del reato richiedono una valutazione prognostica concreta e attuale basata sulla personalità dell'indagato, sulle modalità del fatto e sulle sue condizioni di vita: non è necessario indicare una specifica occasione futura di delinquere
- Questioni non dedotte nel giudizio di riesame o non devolute al giudice di appello non possono essere sollevate in cassazione, salvo le eccezioni di rilevabilità d'ufficio; pertanto occorre formulare completi e puntuali motivi già nel mezzo di impugnazione subordinato
- La scelta fra misure cautelari deve essere adeguatamente motivata: chi chiede una misura meno afflittiva deve far emergere in modo chiaro perché la misura applicata sia sproporzionata o non necessaria e proporre alternative concrete già in sede di riesame
- Ricorsi manifestamente generici o non fondati possono comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
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