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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03287/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione presso terzi, una cooperativa creditrice ha pignorato crediti vantati da un comune nei confronti dell'istituto tesoriere. La banca terzo pignorato ha reso dichiarazione negativa, contestata dalla creditrice procedente. Il giudice dell'esecuzione ha tuttavia emesso ordinanza di assegnazione in favore della creditrice e del suo difensore distrattario per le spese. La banca ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza; l'opposizione è stata rigettata dal tribunale. In cassazione la banca ha proposto un unico motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale, la mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato (il comune) sia nei gradi di merito sia in cassazione, in violazione del litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive relative all'espropriazione presso terzi.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata rilevando la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, poiché non era stato evocato il debitore esecutato, litisconsorte necessario insieme al creditore e al terzo pignorato nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Termini Imerese, in diversa composizione, quale giudice di primo e unico grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma fondante l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la cassazione con rinvio al giudice di primo e unico grado a causa del vizio di litisconsorzio necessario.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in motivazione quale norma che impone la rimessione al primo giudice se il difetto di contraddittorio non è stato sanato nei gradi di merito.

  • art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato solo come ambito nel quale la stessa regola sul litisconsorzio necessario è stata affermata anche per la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Massime di principio

  • In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Se il difetto di integrità del contraddittorio non viene rilevato nei gradi di merito e la causa non viene rimessa al primo giudice, in cassazione deve essere cassata la decisione con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
  • La regola del litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive relative all'espropriazione presso terzi opera in modo generalizzato, senza distinzioni di sorta tra le varie tipologie di opposizione o tra i diversi soggetti coinvolti nel pignoramento presso terzi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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