Cassazione Penale, Ordinanza n. 27707/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva ritenersi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il provvedimento richiama Corte cost. n. 186 del 2000 quale base del criterio applicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Dal testo emerge che l'unico profilo censurato riguardava la mancata esclusione della recidiva, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché aspecifico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. Non risultano dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato principale contestato.
Norme richiamate
La censura riguardava la mancata esclusione della recidiva; il testo però non riporta l'articolo, ma solo il tema della recidiva come oggetto del motivo di ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla recidiva deve essere articolata in modo puntuale e non meramente reiterativo; se la decisione di merito ha già esaminato e respinto la questione con argomenti logici e giuridicamente corretti, la censura aspecifica non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La valutazione di inammissibilità può fondarsi sulla mancanza di specificità del motivo, quando il ricorso non indichi errori della motivazione di merito ma si limiti a reiterare contestazioni già esaminate.
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