Cassazione Penale, Sentenza n. 34378/2022 del 16/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 22/11/2021, che aveva rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del GIP di Pistoia che aveva aggravato la misura cautelare (da divieto di dimora ad altra misura più afflittiva). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione della gravità delle trasgressioni e l'aggravamento fossero errati e chiedeva la rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano principalmente di fatto e miravano a una rivalutazione probatoria, materia riservata al giudice di merito. Ha richiamato il principio secondo cui in sede di legittimità è sindacabile la motivazione solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (art. 606, lett. e, c.p.p.). L'ordinanza impugnata è stata ritenuta dotata di logica e coerenza: l'aggravamento è stato motivato con il fatto che il 25 agosto il ricorrente era stato trovato in Piazza della Resistenza a Pistoia (luogo noto per spaccio), la violazione è avvenuta pochi giorni dopo l'applicazione della misura rendendo non occasionale la condotta, e non era praticabile una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) per mancanza di una abitazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Prevede la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; il procedimento è stato svolto conformemente a tale previsione.
cod. proc. pen., art. 606 lett. e)
Stabilisce i vizi di motivazione sindacabili in cassazione (motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto tali vizi, ma solo una diversa valutazione dei fatti.
cod. proc. pen., art. 276
Attribuisce al giudice la facoltà di sostituire o cumulare la misura cautelare con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni, previa valutazione della gravità e delle circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura in atto.
Giurisprudenza (Cass. Sez. 6, n. 58435/2018)
Richiamata per affermare che l'aggravamento rientra nei poteri discrezionali del giudice quando la condotta di trasgressione riveli l'adeguatezza compromessa della misura in atto.
Giurisprudenza (Cass. Sez. 5, n. 3175/2018, dep. 2019)
Richiamata per precisare che l'art. 276 richiede la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione per decidere la sostituzione della misura cautelare.
Massime di principio
- La Cassazione non rivaluta i fatti: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
- Per essere ammissibile una censura sulla motivazione in cassazione occorre invocare vizi formali della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.
- L'aggravamento della misura cautelare può essere disposto quando la violazione della prescrizione dimostri l'inidoneità della misura precedente; il giudice valuta la gravità e le circostanze della trasgressione in termini discrezionali.
- La temporalità della violazione (pochettempo dopo l'imposizione della misura) e il luogo della violazione (luogo noto per attività illecite) sono elementi fattuali rilevanti nella valutazione dell'inidoneità della misura originaria.
- Quando manca la possibilità pratica di adottare misure meno afflittive (es. assenza di un'abitazione per gli arresti domiciliari), il giudice può ritenere necessario ricorrere a misure più gravose.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
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