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Sentenza

Sentenza n. 1162/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.

Giustizia amministrativa202500169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari in congedo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, oltre accessori. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, sostenendo inoltre l’infondatezza della pretesa. Nel merito, il ricorso si fonda sull’applicabilità dell’art. 6-bis al personale della Guardia di Finanza cessato dal servizio a domanda, sulla perdurante efficacia della disciplina ai sensi dell’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare e sull’interpretazione del termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis, deducendosi che tale termine non abbia natura decadenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ritenendo che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita sia l’ente previdenziale competente. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione, rilevando che l’INPS non aveva specificato né provato la data di decorrenza del termine prescrizionale e che, comunque, i ricorrenti erano stati collocati in congedo soltanto il 9 gennaio 2023, sicché la prescrizione quinquennale non poteva essersi compiuta. Nel merito, ha accolto il ricorso ritenendo applicabile l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 agli appartenenti alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare e quindi la Guardia di Finanza, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il Collegio ha ritenuto che l’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare non abbia fatto rivivere la precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, ma abbia determinato l’abrogazione della disciplina che limitava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. è stato interpretato come conferma della perdurante applicabilità dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è stato qualificato come termine decadenziale, ma come onere funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Conseguentemente, l’INPS è stato condannato a corrispondere quanto dovuto per i sei scatti, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo pagamento. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia; il beneficio è applicabile anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare cessati a domanda, ricorrendone le condizioni di età e servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, anche ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987

    al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1°(gradi) gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda

    La disposizione dimostra che la domanda di collocamento a riposo può essere presentata anche in annualità successive; il termine del 30 giugno è funzionale alla decorrenza del collocamento, non alla perdita del beneficio.

  • art. 2268, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    L’abrogazione delle disposizioni previgenti, compreso l’art. 11 l. n. 231/1990, non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle somme riconosciute, secondo il criterio degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza distinzione rispetto al personale delle forze di polizia a ordinamento civile.
  • L’abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di per sé, la reviviscenza della formulazione originaria della disposizione novellata, quando la disciplina successiva abbia regolato la medesima materia secondo un assetto incompatibile con la precedente.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, per la domanda di collocamento a riposo del personale che abbia maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, non ha natura decadenziale: esso costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • L’ente previdenziale competente è legittimato passivamente ed è il soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita.
  • L’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita, quale eccezione in senso proprio, impone al debitore di indicare e provare la data di decorrenza del termine prescrizionale, individuata nella conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTermini del procedimento e silenzio
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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