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Sentenza

Sentenza del 23/11/2020 n. 1319 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - sentenza - revocazione - errore revocatorio - travisamento evidente dei fatti - è tale. Processo tributario - errore - valutazione della portata della doglianza - revocabilità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. volto a censurare un presunto errore di fatto della Commissione Tributaria Regionale: l'Ufficio sosteneva che la CTR avesse omesso o erroneamente ritenuto che il sig. G. fosse consigliere fiduciario e avesse cariche formali solo in alcune delle ASD, mentre dagli atti (verbali assembleari e delibere prodotti dall'Ufficio) emergerebbe incontestabilmente che egli ricopriva ruoli apicali in tutte le associazioni della c.d. "macro-organizzazione". Sulla base di tale circostanza l'Agenzia chiedeva la revoca della sentenza per errore revocatorio e la conferma integrale dell'operato dell'Ufficio, deducendo che ciò avrebbe inciso sulla responsabilità ex art. 38 c.c. attribuibile al contribuente per gli obblighi tributari.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il presunto errore non avesse i caratteri di assoluta evidenza e semplice rilevabilità richiesti dall'art. 395 c.p.c.: la questione relativa alle cariche e alla condotta negoziale di G. era oggetto di valutazione argomentativa nel giudizio e comunque controversa; non si trattava di una mera svista percettiva desumibile immediatamente dagli atti senza indagini ermeneutiche. Di conseguenza il rimedio revocatorio era improcedibile e l'Agenzia condannata alle spese del procedimento di revocazione (euro 1.500,00).

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. comma 1 n. 4

    art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di errore di fatto legittima la revocazione solo se l'errore è un'errata percezione dei fatti emergenti dagli atti e documenti e se ha carattere di assoluta evidenza, senza necessità di argomentazioni induttive; non può riguardare questioni controverse o valutazioni di merito.

  • art. 38 c.c.

    Norma sulla responsabilità delle persone fisiche per obbligazioni dell'ente; la giurisprudenza ne riconosce l'applicabilità anche alle obbligazioni tributarie delle associazioni non riconosciute, ma l'addebito richiede accertamento della concreta partecipazione alla gestione/atti negoziali che hanno obbligato l'ente.

  • legge 398/1991 (regime fiscale agevolato per ASD)

    Prevede regime agevolato per le ASD a determinate condizioni (soglia di proventi, limiti all'attività commerciale); la frammentazione artificiosa di ASD per rientrare nella soglia (c.d. 'macro-organizzazione') può essere disconosciuta dall'Amministrazione come elusiva.

  • D.lgs. n. 546/1992

    art. 64 e ss. D.lgs. n. 546/1992

    Norme procedurali del processo tributario richiamate per la proposizione del ricorso per revocazione avanti la Commissione Tributaria.

Massime di principio

  • Il motivo di revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile solo se l'errore è immediatamente e oggettivamente desumibile dagli atti, non concerne valutazioni o apprezzamenti di merito e non verte su punti controversi tra le parti.
  • Non è possibile trasformare una diversa valutazione del giudice di merito (sull'esistenza di una macro-organizzazione o sulla rilevanza di ruoli e atti) in "errore revocatorio": tali dispute appartengono al merito e, se errate, trovano rimedio solo nei gradi di impugnazione ordinari o in Cassazione per motivi di diritto.
  • In materia tributaria l'art. 38 c.c. può essere applicato per imputare a persone fisiche obbligazioni tributarie delle ASD non riconosciute, ma occorre prova concreta della partecipazione gestionale o dell'effettivo compimento di atti negoziali che abbiano vincolato l'ente; la mera firma su conti correnti o la presenza in organi non è automaticamente determinante.
  • La qualificazione di operazioni come sponsorizzazioni o rimborsi e l'esistenza di sovrafatturazioni o costi inesistenti richiedono valutazioni probatorie: prelievi in contanti, incongruenze e indizi possono giustificare l'accertamento, ma restano oggetto di valutazione del giudice di merito.
  • Per ottenere la revocazione bisogna produrre documenti che dimostrino un fatto pacifico e non contestato in giudizio, che dimostrino in modo incontrovertibile l'errore percettivo della sentenza impugnata; documenti oggetto di contestazione o la cui autenticità è discussa non sono idonei.
  • Quando si contesta responsabilità personale ex art. 38 c.c. è utile dimostrare: (a) cariche formali o provate deleghe, (b) atti negoziali firmati o compiuti in nome dell'ente, (c) prove documentali non contestate che attestino la spendita del nome dell'ente presso terzi.
  • Se la controversia riguarda l'interpretazione e portata delle prove o delle risultanze processuali, il rimedio corretto non è la revocazione ma l'impugnazione per motivi di diritto (Cassazione) o la proposizione del giudizio di merito nei limiti consentiti.

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