Sentenza n. 5219/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: rispetto al lotto 4 in contestazione, - della determinazione prot. G15744 del 25/11/2024 con la quale la Regione Lazio – Direzione regionale programmazione economica e centrale acquisti ha approvato l'operato con cui la Commissione Giudicatrice il 19/11/2024, ha proceduto alla rivalutazione dell'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. a seguito di riesame in sede di esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 4/11/2024, ha approvato la graduatoria di gara, ha disposto sempre in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 lotti per un importo complessivo di € 177.742.908,61, iva esclusa, per la durata di 48 mesi e della relativa comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 del 26/11/2024, ha disposto la rinnovazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario, omettendo invece di rinnovare la verifica di anomalia e sul rispetto dei minimi retributivi, ha preso atto dell'inefficacia della Convenzione stipulata il 22/12/2022 e ha ritenuto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione e ha, infine, nominato il nuovo RUP della procedura; - del verbale della seduta riservata del 19/11/2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha riesaminato l'offerta tecnica del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS S.r.l. per il criterio di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (“1b Responsabile del servizio/commessa. Verranno valutate l'esperienza e la competenza nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”), ha assegnato un nuovo punteggio a quest'ultimo concorrente, procedendo altresì al calcolo del punteggio tecnico complessivo e del punteggio totale e ha redatto la nuova graduatoria di gara che ha visto collocato al primo posto sempre il RTI CNS-SDS e al secondo posto il Consorzio Leonardo, nonché della tabella sui punteggi allegata; - della nuova graduatoria di gara redatta all'esito della nuova valutazione dell'offerta del RTI CNS nella parte in cui vede il RTI CNS e il Consorzio Leonardo posti al primo e al secondo posto; - ove occorrer possa, della nota prot. 1405576 del 14/11/2024 con cui la Regione ha convocato la Commissione giudicatrice per rinnovare le valutazioni in capo al RTI CNS-SDS; - ove occorrer possa, della determinazione n. G11932 del 12/9/2022 con la quale è stata disposta la (vecchia) aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all'affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotti 1-5, in favore dell'RTI CNS Soc. Coop.-SDS S.r.l. per un importo complessivo di € 177.742.908,61 e dei provvedimenti in essa richiamati e della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il RTI CNS-SDS il 22/12/2022; - di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui il verbale n. 1 del 25/2/2022, il verbale n. 2 del 7/3/2022, il verbale n. 3 del 18/3/2022 e la determinazione n. G04025 del 4/4/2022 afferenti all'ammissione dei concorrenti in gara nella parte in cui hanno valutato e ammesso in gara il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo anziché disporne l'esclusione; - delle richieste di soccorso istruttorio, tra cui quelle del 10/3/2022, delle richieste di integrazioni documentali e degli esiti delle stesse nonchè della determina G04025 del 4/4/2022 laddove hanno disposto l'ammissione in gara del RTI CNS-SDS e del Consorzio Leonardo e non l'esclusione delle stesse; - ove occorrer possa, della determinazione prot. G05216 02/5/2022 di nomina della Commissione giudicatrice e dei verbali n. 4 dell'11/4/2022 e n. 5 del 29/4/2022; - del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18/5/2022, dei verbali delle sedute riservate n. 1 del 6/6/2022, n. 2 del 15/6/2022, n. 3 del 28/6/2022 e n. 4 dell'11/7/2022 e dei relativi allegati, e delle richieste di chiarimenti del 28/6/2022, in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui hanno valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale della seduta virtuale n. 2 del 11/7/2022 e degli allegati, in cui la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, redatto la graduatoria e rimesso gli atti al RUP per la verifica di anomalia nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo, anziché disporne l'esclusione; - del verbale di seduta riservata n. 6 del 6/9/2022 che ha determinato gli esiti della verifica di anomalia e degli altri atti, allegati, richieste, verbali e determinazioni afferenti al subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI CNS-SDS; - dei suddetti atti, della disciplina di gara e, segnatamente, degli artt. 17, 21 e 22 laddove interpretati nel senso di consentire l'omissione della verifica del rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in base al costo della manodopera esplicitato nel documento allegato all'offerta economica anche rispetto al concorrente posto al secondo posto in graduatoria; - del verbale di seduta riservata n. 7 del 8/9/2022 che ha dato atto degli esiti positivi del controllo del possesso dei requisiti speciali di gara in capo al RTI CNS-SDS; - di tutti i provvedimenti della Stazione appaltante, dei verbali pubblici e riservati anche non indicati, e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RTI CNS-SDS e il Consorzio Leonardo; - degli esiti, allo stato non conosciuti, della rinnovata verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 condotta in capo al RTI CNS-SDS; - del silenzio/rifiuto serbato rispetto all'istanza di accesso agli atti del 17/12/2024; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del presente ricorso; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Contact Care Solutions S.r.l., il 28/1/2025: rispetto al lotto 4 in contestazione, per l'annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati con il ricorso, anche - della deliberazione del commissario straordinario dell'ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024 avente ad oggetto il “recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per il servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G16074 del 21.12.2021. Importo complessivo 48 mesi di € 22.775.021,36 nella parte in cui ha determinato di aderire alle Determinazioni della Regione Lazio n.ri G11932 del 12.09.2022 e G15744 del 25/11/2024 relative all'aggiudicazione della gara di cui alla determinazione di indizione n. G16074 del 21.12.2021 Lotto 4, disponendo, per l'effetto, l'affidamento del servizio in oggetto all' RTI CNS Soc. Coop. – SDS S.r.l., relativamente al Lotto 4, per un periodo di 48 mesi, al prezzo unitario orario pari a € 20,93 i.e. (22%), per un importo complessivo pari a € 27.785.526,05 (22.775.021,36 + 5.010.504,69) i.c. (22%); di autorizzare la sottoscrizione del contratto di fornitura tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, per la parte di propria competenza; - ove occorrer possa della nota 4114 del 10/1/2025 dell'ASL Roma 1; - ove occorrer possa, della nota di comunicazione prot. U1452893 del 26/11/2024 con cui la Regione ha comunicato alle Aziende ospedaliere la nuova aggiudicazione della gara al RTI CNS-SDS; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L., il 8\4\2025 : rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati, anche - del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI (doc. 51) e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace" (doc. 52); - della nota E0032522 del 13/1/2025 acquisita dal RTI CNS- SDS e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L., il 4\12\2025: nonché sempre rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti di ricorso, anche, con i presenti motivi aggiunti, - della pec del 28/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 28/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (docc. 59 e 60); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento; - del silenzio rigetto formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti e del silenzio inadempimento all’ordinanza del TAR; - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti; - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RTI (doc. 51) e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti; - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace"; - nuovamente, anche con i presenti motivi aggiunti, della nota E0032522 del 13/1/2025 e delle richieste rivolte al RTI CNS-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura stipulati nelle more del giudizio; nonché ex art. 116 c.p.a. e/o ex art. 112 c.p.a. per l’annullamento dell’ostensione parziale dei documenti trasmessi dalla Stazione appaltante il 28/10/2025 e/o per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 16824/2025 del 29/9/2025, non impugnata, con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo al ricorrente e/o declaratoria di inadempimento integrale all’ordinanza, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa. nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e degli ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova aggiudicazione del lotto 4 della gara centralizzata regionale per il servizio CUP in favore del RTI CNS-SDS, adottata dopo la rivalutazione dell'offerta tecnica, nonché gli atti di verifica dei requisiti, i successivi atti di recepimento dell'aggiudicazione e gli atti relativi all'accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, originariamente terza classificata e divenuta nuovamente terza dopo la riedizione della valutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, ha impugnato la nuova aggiudicazione in favore del RTI CNS-SDS e la relativa graduatoria, deducendo: l'illegittima omissione della rinnovazione della verifica di anomalia dell'offerta e della verifica del rispetto dei minimi retributivi e dei costi della manodopera; l'incongruità e l'insostenibilità economica dell'offerta del RTI CNS, anche alla luce degli aggiornamenti del CCNL Multiservizi; l'irregolarità contributiva della consorziata esecutrice Socioculturale; la sussistenza di gravi illeciti professionali e l'omessa o reticente dichiarazione di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016, tra cui penali contrattuali, procedimenti penali e vicende relative ad altri appalti; l'illegittima ammissione e permanenza in gara del Consorzio Leonardo per asserita violazione dei minimi salariali e incongruità dell'offerta. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato il verbale del RUP che aveva attestato l'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche dei requisiti generali e l'ostensione parziale della documentazione, chiedendo anche l'accesso integrale, l'ottemperanza all'ordinanza istruttoria, l'inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica. La Regione e i controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse della terza classificata e la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulle precedenti pronunce.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL Roma 1, ritenendo che la sua notificazione fosse ammissibile quale mera litis denuntiatio, pur non essendo l'ASL l'amministrazione che aveva adottato gli atti di gara. Nel merito ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: essendo la ricorrente terza classificata, avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza sia delle censure contro l'aggiudicataria sia di quelle contro la seconda classificata. Le censure contro il Consorzio Leonardo erano già state respinte con precedenti pronunce del Consiglio di Stato e la posizione della seconda classificata era coperta dal giudicato; l'eventuale esclusione della sola aggiudicataria avrebbe quindi prodotto soltanto lo scorrimento in favore del Consorzio Leonardo, senza attribuire alla ricorrente una concreta utilità. Il TAR ha inoltre rilevato che le censure relative all'anomalia e ai costi della manodopera dell'aggiudicataria erano già state esaminate e coperte dal giudicato: il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente aggiudicazione esclusivamente per la valutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, disponendo la riedizione della valutazione di quel criterio, senza rimettere in discussione la verifica di anomalia già svolta. Le censure sui requisiti generali e sulla regolarità contributiva sono state ritenute improcedibili nella parte in cui l'Amministrazione aveva successivamente effettuato le verifiche. I motivi aggiunti sono stati comunque ritenuti infondati. Quanto alla regolarità contributiva della consorziata Socioculturale, il TAR ha affermato che i DURC positivi, aventi natura di certificazioni facenti prova fino a querela di falso, si impongono alla stazione appaltante e la esonerano da ulteriori accertamenti, anche rispetto all'atto di accertamento INPS richiamato dalla ricorrente. Quanto ai gravi illeciti professionali, il RUP aveva esaminato le penali e le vicende penali, motivando la loro irrilevanza in relazione alla diversità dell'oggetto contrattuale, alla riferibilità di una penale a una consorziata esecutrice diversa, alla pendenza del giudizio, alle misure correttive e allo stato dei procedimenti penali. Tali valutazioni non sono state ritenute manifestamente illogiche, irragionevoli o abnormi, rientrando nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante. Il TAR ha richiamato inoltre il principio per cui l'omissione dichiarativa non comporta automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) o f-bis), salvo che riguardi informazioni previste dalla legge o dalla lex specialis e obiettivamente rilevanti per l'integrità e l'affidabilità dell'operatore; la lett. f-bis) riguarda invece dichiarazioni oggettivamente false, non la mera reticenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per euro 3.000,00 oltre oneri di legge in favore della Regione Lazio e per euro 3.000,00 oltre oneri di legge in favore di CNS; sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 50/2016
Le disposizioni sono richiamate nei commi 4, 5, 6 e 10-bis, con riferimento alla regolarità contributiva, ai gravi illeciti professionali e agli obblighi dichiarativi.
La verifica dei requisiti generali deve essere svolta secondo le cause di esclusione applicabili ratione temporis; l'omissione di informazioni rilevanti rientra nella disciplina dei gravi illeciti professionali e non determina automaticamente l'esclusione, mentre la falsità oggettiva ricade nella lett. f-bis).
art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016
È richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di verifica dei costi della manodopera e del rispetto dei minimi salariali, ma il TAR ritiene la relativa censura preclusa dal giudicato formatosi sulle precedenti pronunce.
art. 97 d.lgs. 50/2016
La verifica di anomalia già compiuta sull'offerta dell'aggiudicataria è ritenuta coperta dal giudicato, non essendo stata rimessa in discussione dalla pronuncia del Consiglio di Stato che aveva disposto soltanto la rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa.
art. 116 c.p.a.
È richiamato in relazione all'istanza di accesso proposta dalla ricorrente e all'ordinanza istruttoria che aveva ordinato l'esibizione documentale; la sentenza definitiva non accoglie le ulteriori pretese della ricorrente.
art. 112 c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente per chiedere l'ottemperanza all'ordinanza istruttoria e l'esibizione integrale della documentazione, senza che la relativa domanda conduca all'accoglimento del giudizio.
art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), d.lgs. 50/2016
La stazione appaltante esclude un operatore economico qualora dimostri con mezzi adeguati che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
La valutazione dei gravi illeciti professionali è discrezionale e il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla non manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità. L'omissione o reticenza informativa non comporta automatica esclusione; la lett. f-bis) si applica alle dichiarazioni obiettivamente false.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
La regolarità contributiva dell'operatore economico è comprovata dal DURC positivo, che si impone alla stazione appaltante quale certificazione e la esonera da ulteriori accertamenti sui medesimi fatti.
art. 99 c.p.a.
Non direttamente applicato nel dispositivo, ma richiamato attraverso il principio nomofilattico dell'Adunanza Plenaria sui gravi illeciti professionali.
Massime di principio
- Il terzo classificato ha interesse a impugnare l'aggiudicazione soltanto se risultano utilmente deducibili e potenzialmente fondate sia le censure contro l'aggiudicatario sia quelle contro il secondo classificato, salvo che dimostri uno specifico interesse strumentale alla riedizione integrale della gara; l'accoglimento delle sole censure contro il primo classificato, con conseguente scorrimento a favore del secondo, non gli attribuisce una concreta utilità.
- Quando una sentenza di annullamento dispone la riedizione di una specifica fase o valutazione della gara e non rimette in discussione le altre fasi già definite, la stazione appaltante deve riesercitare soltanto il potere conformato dalla sentenza; le ulteriori fasi, già ritenute legittime, restano coperte dal giudicato e non possono essere nuovamente contestate.
- Il DURC positivo, quale certificazione rilasciata dall'autorità competente e avente efficacia probatoria fino a querela di falso, vincola la stazione appaltante in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico, esonerandola da ulteriori accertamenti sugli stessi fatti, salvo specifiche ragioni giuridicamente rilevanti.
- L'omissione o la reticenza su fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell'affidabilità professionale non determina automaticamente l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) o f-bis), ma impone, quando l'informazione sia prevista dalla legge o dalla lex specialis e sia ragionevolmente rilevante, una valutazione discrezionale della stazione appaltante; la lett. f-bis) riguarda le dichiarazioni obiettivamente false, non la mera omissione.
- Il giudizio sui gravi illeciti professionali costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato del giudice si limita alla verifica della non manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o abnormità della valutazione, senza poter sostituire il proprio apprezzamento a quello della stazione appaltante.
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