Cassazione Penale, Sentenza n. 18014/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato, in gran parte, la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. e aveva annullato soltanto alcune contestazioni relative al ruolo direttivo e a un'aggravante. Il ricorrente deduce cinque motivi principali: 1) mancanza dell'elemento numerico minimo per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.); 2) vizio di motivazione circa la partecipazione associativa e il ruolo di fiducia attribuito a Caruso; 3) carenza di motivazione sul dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis c.p.; 4) inutilizzabilità delle captazioni intercettative svolte prima dell'iscrizione di Caruso nel registro delle notizie di reato (artt. 267 e 273 c.p.p. e art. 335 c.p.p.); 5) erronea qualificazione come metodo mafioso di condotte (aggravante ex art. 416-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o inammissibili i vari motivi: ha confermato che l'appartenenza al mandamento di Pagliarelli soddisfa il requisito numerico dell'art. 416-bis perché la struttura mafiosa è preesistente e nota; ha escluso la riconsiderazione di fatto dei profili probatori in sede di legittimità cautelare e ha giudicato congrua la motivazione del Tribunale del riesame circa la partecipazione e la messa a disposizione del sodalizio da parte di Caruso (anche alla luce di episodi punitivi, intercettazioni e altri elementi). Ha ritenuto inoltre corretta la valutazione circa la responsabilità concorrente in relazione all'art. 512-bis; ha giudicato legittimo l'uso delle intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento già avviato e ha respinto l'atto di impugnazione relativo all'aggravante del metodo mafioso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria (ammenda) di euro 3.000; la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte ha ritenuto che l'appartenenza documentata al mandamento territoriale (mandamento di Pagliarelli), già accertata in precedenti indagini e decisioni, soddisfi il requisito numerico e strutturale del reato di associazione mafiosa senza necessità di elencare nominativi nuovi nel capo d'imputazione; la prova può essere desunta dal quadro complessivo e dalla notorietà giudiziaria del mandamento.
art. 512-bis c.p.
Sul trasferimento fraudolento di valori la Corte conferma che il dolo specifico non deve essere necessariamente personale per ciascun concorrente: è sufficiente che almeno uno dei partecipanti agisca con finalità elusiva e che gli altri ne siano consapevoli (concorso ex art. 110 c.p.).
art. 267 c.p.p.
I 'gravi indizi di reato' necessari per autorizzare intercettazioni attengono all'esistenza dell'illecito e non alla colpevolezza di uno specifico soggetto; pertanto intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento già aperto sono utilizzabili anche se il singolo soggetto non era ancora formalmente iscritto nel registro delle notizie di reato.
art. 273 c.p.p.
Richiamata in tema di utilizzabilità delle captazioni: la Corte ritiene legittimo l'impiego delle intercettazioni autorizzate all'interno del procedimento originario, anche se riferibili temporalmente a prima dell'iscrizione del singolo indagato, quando sussistono i presupposti di legge.
art. 335 c.p.p.
La mancata iscrizione preventiva di un soggetto nel registro delle notizie di reato non è, di per sé, causa di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte legittimamente nell'ambito di un procedimento già aperto.
art. 191 c.p.p.
Le cause di inutilizzabilità degli atti di indagine sono espressamente indicate dalla legge e non possono essere interpretate per analogia; il semplice ritardo nell'iscrizione non rientra tra le cause previste.
art. 110 c.p.
Il concorso nel reato è applicabile: chi concorre può rispondere anche se non animato dal medesimo dolo specifico, purché sia consapevole dello scopo criminoso perseguito da altri partecipanti.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.
art. 94 disp. att. c.p.p.
Poiché la decisione non comporta la remissione in libertà, la Corte dispone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle norme di attuazione.
Massime di principio
- L'appartenenza a un mandamento o a una struttura mafiosa preesistente e documentalmente nota può supplire alla mancata indicazione nominativa dei partecipanti: non è necessario elencare ex novo tre componenti quando l'associazione è già accertata.
- In sede di legittimità cautelare la Corte non riesamina i fatti in contraddizione con le valutazioni del giudice del merito; controlla esclusivamente la correttezza giuridica, la logicità e la congruenza della motivazione.
- Le intercettazioni autorizzate nell'ambito di un procedimento già avviato sono utilizzabili anche se, prima di quelle intercettazioni, il singolo soggetto non era formalmente iscritto nel registro delle notizie di reato, purché sussistessero i presupposti di legge (gravi indizi sull'illecito oggetto dell'indagine).
- Per i reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e analoghi, non è necessario che tutti i concorrenti condividano il dolo specifico: è sufficiente che almeno un partecipante agisca con finalità elusiva e gli altri ne siano consapevoli.
- Le censure generiche, non documentate e prive di specificità rispetto alla motivazione del giudice del riesame sono inammissibili o destinate a fallire: in Cassazione è necessario indicare errori giuridici precisi o vizi logici evidenti nella motivazione.
- Il ritardo nella formale iscrizione di un soggetto nel registro delle notizie di reato non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti di indagine; le cause di inutilizzabilità sono tassative e previste dalla legge.
- Quando si impugna una misura cautelare è essenziale distinguere la valutazione prognostica richiesta per la cautela (probabilità e gravità indiziaria) dall'accertamento definitivo del merito; i criteri probatori e le modalità valutative devono essere rispettati ma non sono rivalutabili integralmente in Cassazione.
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