Sentenza del 17/05/2017 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - preavviso di iscrizione ipotecaria - indicazione dei beni oggetto di futura iscrizione - indicazione del termine per presentare eventuali osservazioni - obbligo - sussiste - art. 77, D.P.R. n. 602/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl preavviso è stato ritenuto illegittimo e quindi annullabile. La comunicazione deve precedere concretamente l'iscrizione ipotecaria e deve consentire al contribuente di conoscere gli immobili interessati e di presentare eventuali osservazioni entro un termine adeguato. L'omissione di tali elementi compromette sia il diritto di difesa del contribuente sia la corretta formazione del procedimento di riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del preavviso perché non indicava né gli specifici beni immobili sui quali sarebbe stata eventualmente iscritta l'ipoteca, né un termine entro il quale presentare osservazioni o esercitare il diritto di difesa. Tali informazioni sono necessarie affinché la comunicazione possa svolgere la propria funzione partecipativa e garantire un effettivo contraddittorio prima dell'iscrizione.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
La procedura di iscrizione ipotecaria richiede una comunicazione preventiva al contribuente. Tale comunicazione deve essere concreta ed effettiva, indicando gli immobili interessati e consentendo la presentazione di osservazioni prima dell'iscrizione.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667/2014
La comunicazione preventiva è funzionale sia all'esercizio effettivo del diritto di difesa del contribuente sia alla corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dell'attività di riscossione.
Massime di principio
- Un preavviso di iscrizione ipotecaria deve essere notificato prima dell'iscrizione effettiva; una comunicazione successiva non è idonea a garantire il contraddittorio.
- L'atto deve indicare con sufficiente precisione gli immobili che potranno essere gravati dall'ipoteca, così da permettere al contribuente di valutare concretamente la lesione dei propri interessi.
- Il contribuente deve disporre di un termine espresso e adeguato per presentare osservazioni, documenti o contestazioni prima dell'adozione della misura.
- La mancanza di informazioni essenziali sul bene interessato o sul termine per le osservazioni può comportare l'illegittimità e l'annullabilità del preavviso.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia la tempestività della comunicazione sia il suo contenuto concreto, non essendo sufficiente un avviso generico o meramente formale.
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