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Ordinanza

Ordinanza n. 6843/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso a cedolini, mandati, accrediti e altra documentazione contabile relativa a diritti di segreteria corrisposti alla dante causa della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e l’annullamento del diniego parziale contenuto nelle note ministeriali del 12 dicembre 2025 e del 7 gennaio 2026. L’istanza riguardava cedolini stipendiali della dante causa relativi a diversi periodi tra il 2001 e il 2010, mandati e accrediti di pagamento dei diritti di segreteria e ogni ulteriore documento contabile comprovante tali pagamenti. L’interesse all’accesso deriva dalla richiesta ministeriale di restituzione, a titolo di ripetizione dell’indebito, dei diritti di segreteria corrisposti alla dante causa dal 1° luglio 2001 al 22 settembre 2011, per un importo complessivo indicato in euro 97.703,17. Il Ministero ha dedotto di avere già trasmesso alla ricorrente tutti i cedolini paga e i provvedimenti di liquidazione disponibili e ha eccepito l’inammissibilità della richiesta relativa ai documenti anteriori all’ultimo decennio o quinquennio, richiamando i termini legali di conservazione della documentazione contabile per finalità di fatturazione e di documentazione del rapporto di lavoro. Il giudice non ha ancora deciso tali questioni, ritenendo necessario acquisire preliminarmente chiarimenti sull’esistenza o disponibilità della documentazione richiesta e sulle eventuali operazioni di scarto d’archivio.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio e ha rinviato ogni decisione in rito e nel merito. Il Ministero dell’Interno, tramite il dirigente responsabile dell’ufficio competente o altro dirigente responsabile della liquidazione del trattamento economico della categoria interessata, dovrà depositare entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza una dichiarazione attestante l’inesistenza o l’indisponibilità della documentazione contabile richiesta per effetto del decorso dei termini legali di conservazione. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere chiarimenti sulle modalità e sui tempi dello scarto d’archivio. Il seguito del giudizio è stato fissato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. Non è stata quindi accertata né esclusa la sussistenza del diritto di accesso, né è stata definita l’eccezione ministeriale relativa ai termini di conservazione.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La ricorrente invoca il diritto di accesso documentale mediante visione ed estrazione di copia degli atti necessari alla tutela della propria posizione giuridica.

  • art. 22, comma 6, l. 241/1990

    È richiamato dal Ministero in relazione all’obbligo di conservazione dei documenti amministrativi e contabili.

  • art. 2220 c.c.

    È richiamato quale riferimento per il termine di conservazione della documentazione a fini di fatturazione.

  • art. 6 d.m. Ministro del Lavoro 9 ottobre 2008

    È richiamato quale riferimento per la conservazione della documentazione relativa al rapporto di lavoro.

  • art. 65 c.p.a.

    Norma richiamata dal giudice nell’ambito degli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Norma richiamata dal giudice nell’ambito degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Norma richiamata dal giudice nell’ambito degli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando l’amministrazione eccepisce l’inesistenza o l’indisponibilità dei documenti richiesti per effetto del decorso dei termini di conservazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire una dichiarazione del dirigente responsabile sull’effettiva esistenza o disponibilità degli atti e, se necessario, sulle modalità e sui tempi dello scarto d’archivio.
  • Prima di decidere in rito e nel merito una domanda di accesso relativa a documentazione risalente nel tempo, il giudice può richiedere all’amministrazione di chiarire specificamente se gli atti siano stati conservati, eliminati o siano comunque indisponibili, non essendo sufficiente una generica contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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