Ordinanza n. 6843/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso a cedolini, mandati, accrediti e altra documentazione contabile relativa a diritti di segreteria corrisposti alla dante causa della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e l’annullamento del diniego parziale contenuto nelle note ministeriali del 12 dicembre 2025 e del 7 gennaio 2026. L’istanza riguardava cedolini stipendiali della dante causa relativi a diversi periodi tra il 2001 e il 2010, mandati e accrediti di pagamento dei diritti di segreteria e ogni ulteriore documento contabile comprovante tali pagamenti. L’interesse all’accesso deriva dalla richiesta ministeriale di restituzione, a titolo di ripetizione dell’indebito, dei diritti di segreteria corrisposti alla dante causa dal 1° luglio 2001 al 22 settembre 2011, per un importo complessivo indicato in euro 97.703,17. Il Ministero ha dedotto di avere già trasmesso alla ricorrente tutti i cedolini paga e i provvedimenti di liquidazione disponibili e ha eccepito l’inammissibilità della richiesta relativa ai documenti anteriori all’ultimo decennio o quinquennio, richiamando i termini legali di conservazione della documentazione contabile per finalità di fatturazione e di documentazione del rapporto di lavoro. Il giudice non ha ancora deciso tali questioni, ritenendo necessario acquisire preliminarmente chiarimenti sull’esistenza o disponibilità della documentazione richiesta e sulle eventuali operazioni di scarto d’archivio.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio e ha rinviato ogni decisione in rito e nel merito. Il Ministero dell’Interno, tramite il dirigente responsabile dell’ufficio competente o altro dirigente responsabile della liquidazione del trattamento economico della categoria interessata, dovrà depositare entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza una dichiarazione attestante l’inesistenza o l’indisponibilità della documentazione contabile richiesta per effetto del decorso dei termini legali di conservazione. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere chiarimenti sulle modalità e sui tempi dello scarto d’archivio. Il seguito del giudizio è stato fissato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. Non è stata quindi accertata né esclusa la sussistenza del diritto di accesso, né è stata definita l’eccezione ministeriale relativa ai termini di conservazione.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La ricorrente invoca il diritto di accesso documentale mediante visione ed estrazione di copia degli atti necessari alla tutela della propria posizione giuridica.
art. 22, comma 6, l. 241/1990
È richiamato dal Ministero in relazione all’obbligo di conservazione dei documenti amministrativi e contabili.
art. 2220 c.c.
È richiamato quale riferimento per il termine di conservazione della documentazione a fini di fatturazione.
art. 6 d.m. Ministro del Lavoro 9 ottobre 2008
È richiamato quale riferimento per la conservazione della documentazione relativa al rapporto di lavoro.
art. 65 c.p.a.
Norma richiamata dal giudice nell’ambito degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Norma richiamata dal giudice nell’ambito degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Norma richiamata dal giudice nell’ambito degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando l’amministrazione eccepisce l’inesistenza o l’indisponibilità dei documenti richiesti per effetto del decorso dei termini di conservazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire una dichiarazione del dirigente responsabile sull’effettiva esistenza o disponibilità degli atti e, se necessario, sulle modalità e sui tempi dello scarto d’archivio.
- Prima di decidere in rito e nel merito una domanda di accesso relativa a documentazione risalente nel tempo, il giudice può richiedere all’amministrazione di chiarire specificamente se gli atti siano stati conservati, eliminati o siano comunque indisponibili, non essendo sufficiente una generica contestazione.
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