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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00901/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sequestro probatorio della "copia forense" del telefono cellulare della ricorrente, estratta in occasione di un precedente sequestro (9/2/2024). La ricorrente era indagata per il reato ex art.326, comma 3, c.p. (avvalimento del segreto d'ufficio), per aver ricevuto anticipatamente le domande di una selezione concorsuale all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Dopo vari atti processuali (richieste di restituzione, pronunce contrastanti e una sentenza della Cassazione che aveva annullato un precedente sequestro per sopravvenuta abrogazione del reato originario), il P.M. ha mantenuto la copia forense e il Tribunale del riesame ha rigettato l'opposizione ritenendo sussistente il fumus commissi delicti. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza in Cassazione denunciando, tra l'altro, carenze motivazionali, inutilizzabilità della copia in ragione della nullità del primo sequestro, violazioni procedurali riguardo all'acquisizione di dati e violazione del principio di proporzionalità nella acquisizione indiscriminata dei dati del dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che non sussista il fumus commissi delicti per la fattispecie contestata (art. 326, comma 3, c.p.), spiegando che quella disposizione sanziona l'intraneus che si avvale direttamente delle notizie coperte da segreto per procurare un indebito profitto patrimoniale, mentre la condotta descritta nel capo di imputazione indica un utilizzo mediato del segreto da parte di terzi (i candidati beneficiari delle domande anticipate), idoneo al più a integrare la fattispecie del primo comma o altre figure, ma non la specifica ipotesi del comma 3. Poiché non è possibile assumere altre fattispecie non dedotte nel decreto di sequestro e nell'ordinanza impugnata, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro e l'ordinanza del Tribunale del riesame, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Distinzione tra comma 1 (rivelazione del segreto di ufficio) e comma 3 (uso del segreto da parte dell'intraneus per procurare un indebito profitto): il comma 3 richiede che sia il pubblico ufficiale a sfruttare direttamente il contenuto segreto per profitto; il mero beneficio di terzi non configura automaticamente il comma 3.

  • art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2023, n. 196

    Richiama regole sull'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico; la decisione ha menzionato la normativa in relazione alla legittimità formale dell'acquisizione dei dati, rilevando censure della difesa (ma il fatto centrale risolto dalla Corte è stato l'assenza del fumus per l'art.326, comma 3).

  • artt. 253 e 254 cod. proc. pen.

    Norme sulla acquisizione delle conversazioni e relativi limiti procedurali; la difesa ha censurato l'acquisizione delle conversazioni nella copia forense per mancato rispetto delle forme previste, censura però assorbita dall'annullamento per carenza del fumus.

Massime di principio

  • Per configurare il reato previsto dall'art. 326, comma 3, c.p., è necessario che il pubblico agente (intraneus) si avvalga direttamente delle notizie coperte da segreto per ottenere un indebito profitto: il mero fatto che terzi beneficino della notizia non basta di per sé a integrare il comma 3.
  • La rivelazione del segreto di ufficio integra comunque il reato di cui al comma 1 dell'art. 326; la qualificazione del comportamento dei terzi riceventi dipende dalla loro partecipazione attiva (istigazione, induzione, accordo criminoso) e non dalla semplice ricezione dell'informazione.
  • Un decreto di sequestro probatorio basato su materiale acquisito da un precedente sequestro invalido può essere annullato se non è dimostrabile l'autonomia probatoria della nuova acquisizione; l'illegittimità del sequestro originario rende problematico l'utilizzo delle copie derivate salvo che non sia adeguatamente giustificata la loro validità autonoma.
  • Il giudice del riesame non può supplire con motivazioni estranee al contenuto e alle esigenze poste dal decreto di sequestro originario: la sussistenza del fumus deve risultare dal quadro probatorio indicato nel decreto medesimo o in atti espressamente richiamati.
  • In tema di acquisizioni di dati da dispositivi informatici, vanno rispettati i principi di proporzionalità e selettività (limitazione dell'accesso al materiale rilevante), nonché le specifiche garanzie procedurali per conversazioni e dati di traffico; l'assenza di tali garanzie costituisce punto di critica da sollevare in sede di opposizione o ricorso.
  • Quando il vizio principale è l'assenza del fumus per la fattispecie contestata, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, se non è possibile ricondurre il materiale sotto fattispecie diverse già prospettate nel provvedimento originario.

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