Cassazione Penale, Ordinanza n. 41279/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo ha ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata. Deduce: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male valutato le prove; 2) erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, prospettando che la condotta dovesse essere qualificata come desistenza o, in subordine, come recesso attivo; 3) violazione di legge in relazione alla mancata rideterminazione della pena dopo l'esclusione della recidiva, lamentando che la pena sarebbe rimasta invariata nonostante il venir meno dell'aggravante. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è una richiesta di rivalutazione del merito, il secondo è infondato perché la desistenza nei reati di danno a forma libera è configurabile solo nel tentativo incompiuto e, nel caso concreto, l'evento non si è verificato per la reazione della vittima, non per un'attiva condotta impeditiva dell'agente; il terzo è infondato perché la Corte d'appello ha esercitato in modo non illogico il proprio potere discrezionale nel mantenere ferma la pena, valorizzando il bilanciamento tra attenuanti generiche e l'aggravante residua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda sulla natura meramente assertiva e rivalutativa del primo motivo, sulla manifesta infondatezza del secondo per l'insussistenza della desistenza volontaria o del recesso attivo, e sulla non censurabilità del terzo motivo attinente alla rideterminazione della pena, ritenuta frutto di valutazione discrezionale non illogica della corte territoriale.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato implicitamente per il tentativo e per la distinzione tra desistenza volontaria, tentativo incompiuto e recesso attivo.
art. 629 c.p.
Reato contestato e oggetto della valutazione di responsabilità, nella forma del tentativo aggravato di estorsione.
art. 99 c.p.
La recidiva viene esclusa in appello, con conseguente scrutinio sulla pena residua.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura sul vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e specifica.
- La desistenza volontaria è configurabile, nei reati di danno a forma libera, solo se la condotta si arresta a un tentativo incompiuto; quando siano già stati posti in essere gli atti causalmente idonei alla produzione dell'evento, la desistenza non è più riconoscibile.
- Se l'evento non si verifica per effetto della reazione o opposizione della vittima e non per una condotta attiva dell'agente diretta a impedirlo, non ricorre il recesso attivo.
- La determinazione della pena a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante o della recidiva resta affidata al giudice di merito, purché la scelta sia sorretta da motivazione non illogica, specie quando il trattamento sanzionatorio sia mantenuto all'esito del bilanciamento con attenuanti già riconosciute.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente reiterativi delle censure di merito, manifestamente infondati o non specificamente correlati alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
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