Cassazione Penale, Sentenza n. 30641/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.: il ricorrente contesta la decisione del giudice dell'esecuzione che ha escluso il vincolo della continuazione tra diverse sentenze, sostenendo che le fattispecie sono riconducibili a un unico disegno criminoso (partecipazione alla famiglia mafiosa di Villabate dal 2012; tentata estorsione commessa con Pietro Liga contro il detenuto Leonardo Grana ritenuto "infame" nell'ambiente mafioso; continuità tra i fatti indicati nelle sentenze). Il ricorrente deduce che gli indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso erano presenti e non valutati correttamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato la mancata qualificazione delle condotte come reato continuato: la tentata estorsione contestata nella sentenza sub 2) è stata considerata un'azione personale di Liga e non posta in interesse del sodalizio mafioso; la distanza temporale e la diversità dei contesti non consentono di ricavare una preventiva programmazione unitaria dei reati. Le censure del ricorrente sono state giudicate come mera richiesta di diversa valutazione degli elementi già esaminati e non idonee a travolgere la motivazione congrua del giudice. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Vizio di motivazione come motivo di impugnazione in cassazione; il ricorrente invoca questo motivo per contestare la valutazione del giudice dell'esecuzione
art. 81 cod. pen.
Riferito alla disciplina del reato continuato/criteri per il riconoscimento della continuazione (unicità del disegno criminoso)
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto delle decisioni in sede di esecuzione e dei relativi rimedi (quadro procedurale della richiesta di riconoscimento della continuazione)
art. 416 bis cod. pen.
Definizione di associazione di tipo mafioso; elemento rilevante per determinare se un reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio del sodalizio
art. 416 bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata ai reati commessi con finalità mafiose; la sua esclusione in relazione a taluni fatti è stata considerata indicativa che quei fatti non furono posti in interesse del sodalizio
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo: richiamata perché alcune condotte erano valutate come tentate estorsioni
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione; applicata ai fatti oggetto delle sentenze impugnate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese
Massime di principio
- Il reato continuato richiede un'unicità del disegno criminoso previamente concepito: i reati successivi devono essere programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo episodio.
- La prova dell'unità di ideazione si desume da indici esteriori significativi (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, finalità e sistematicità), non dalla semplice ricaduta nel reato o dall'abitualità delinquenziale.
- La mera contiguità spazio-temporale o il nesso funzionale non bastano se emerge l'occasionalità o la mancanza di preventiva programmazione dei reati successivi.
- L'assenza dell'aggravante connessa al 416-bis per alcuni fatti può essere valutata come elemento probatorio che quei fatti non siano stati commessi in interesse del sodalizio mafioso.
- In sede di legittimità la corte sindaca la motivazione del giudice di merito solo se viziata: una valutazione congrua e logica degli indici sintomatici è insindacabile se adeguatamente motivata; il ricorrente deve dimostrare che la motivazione è illogica o travisante dei fatti, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione.
- Per prospettare correttamente la continuazione occorre documentare concretamente la preventiva programmazione e fornire indicatori che colleghino in modo univoco i singoli episodi al medesimo progetto criminoso.
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