Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05837/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento e la cartella presupposta relative a IVA per l'anno d'imposta 1996, sostenendo che il credito tributario fosse prescritto. In appello la CTR aveva ritenuto non maturata la prescrizione, valorizzando come atto interruttivo una notificazione del 6 ottobre 2012. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato violazione degli artt. 1219, comma 1, 2943, comma 4, e 2697 c.c., assumendo che la documentazione considerata dalla CTR non fosse idonea a interrompere la prescrizione perché costituirebbe atto interno degli uffici della riscossione e non esprimerebbe la volontà del creditore di esercitare il diritto nei confronti del debitore. In memoria ha ribadito che sarebbe stato notificato un atto interno e non la cartella di pagamento, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale documentale e della sua efficacia probatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, osservando che dalla documentazione trascritta nel ricorso emergeva la prova della regolare notifica, avvenuta il 6 ottobre 2012, della cartella presupposta all'intimazione di pagamento; tale notificazione integra un atto di esercizio del diritto di credito e quindi interrompe il termine di prescrizione, che da quel momento ricomincia a decorrere. Ha inoltre dichiarato inammissibile la deduzione sviluppata in memoria, perché volta a contestare un accertamento in fatto del giudice di merito sull'esistenza dell'idoneo atto interruttivo, nonché perché formulata in modo generico senza specifica indicazione e trascrizione dei documenti e del loro momento di produzione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c., comma 3, e dell'ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    È stata richiamata dalla ricorrente a sostegno della dedotta inidoneità dell'atto a interrompere la prescrizione.

  • art. 2943, quarto comma, c.c.

    La Corte ha ribadito che la notificazione della cartella, in quanto atto di esercizio del diritto di credito, interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova dell'atto interruttivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la prova della notificazione risultava dalla documentazione trascritta.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    La conferma della proposta di definizione anticipata ha comportato l'applicazione delle relative disposizioni, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata e la condanna a una somma ulteriore, ritenendo la norma funzionale anche alla deflazione del contenzioso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento costituisce atto di esercizio del diritto di credito idoneo a interrompere la prescrizione, con conseguente decorrenza di un nuovo termine prescrizionale.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, salvo specifiche censure di legittimità realmente riferite alla violazione di legge.
  • Le censure che denunciano vizi nella valutazione di documenti devono essere formulate con assoluta specificità, indicando puntualmente i documenti, il loro contenuto rilevante e il momento processuale della produzione; altrimenti sono inammissibili.
  • La conferma della proposta di definizione anticipata può giustificare la condanna della parte soccombente anche alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle ordinarie spese di lite e al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.