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Sentenza

Sentenza n. 7416/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Della sentenza TAR Lazio n. 12968/2025 resa inter partes, pubblicata in data 01/7/2025 e notificata in data 7/7/2025 su ricorso NRG 5143/2021, recante l’annullamento del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 15/04/2021 e degli atti connessi come indicati in ricorso e conseguentemente PER LA CONDANNA 1. dell'Amministrazione resistente al riesame della posizione della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione, 2. dell’Amministrazione resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di €. 650/00 a titolo di rimborso contributo unificato versato nel giudizio TAR Lazio NRG 5143/2021 definito con la citata sentenza TAR Lazio n. 12968/2025

Giustizia amministrativa202601406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12968/2025, che aveva annullato il giudizio collegiale negativo ASN e ordinato la rivalutazione della posizione, nonché mancato rimborso del contributo unificato del precedente giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato ASN)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del TAR Lazio n. 12968/2025, pubblicata il 1° luglio 2025 e notificata il 7 luglio 2025, aveva annullato il giudizio collegiale negativo espresso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018/2020 per il conseguimento dell'abilitazione a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D2 e aveva ordinato alla Commissione di rivalutare la posizione entro novanta giorni. La sentenza era divenuta irrevocabile per decorso del termine breve di impugnazione. Il ricorrente ha dedotto che, entro il termine previsto dal giudicato, l'amministrazione non aveva disposto la rivalutazione secondo le modalità stabilite dalla sentenza e non aveva rimborsato il contributo unificato di 650 euro versato nel precedente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all'amministrazione di dare piena ed esaustiva esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha rilevato che non risultava eseguita la rivalutazione della domanda di abilitazione secondo le modalità prescritte dalla sentenza ottemperanda. Ha inoltre stabilito che il contributo unificato del precedente giudizio deve essere rimborsato dall'amministrazione soccombente, anche se la sentenza aveva compensato le spese di lite: ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002, l'obbligo di rimborso deriva direttamente dalla legge e non richiede una specifica statuizione giudiziale, né può essere oggetto di compensazione. L'amministrazione è stata condannata alle spese della fase di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso del contributo unificato del presente giudizio. È stata riservata, decorso il termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta su istanza della parte ricorrente, con oneri a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002

    L'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    Il rimborso del contributo unificato grava direttamente e automaticamente sulla parte soccombente, senza necessità di una specifica statuizione nella sentenza; l'obbligo è sottratto alla potestà del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell'importo.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione integrale del giudicato amministrativo, compresi gli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza e quelli patrimoniali conseguenti.

Massime di principio

  • La mancata adozione, entro il termine stabilito dal giudicato, degli atti necessari alla rivalutazione della posizione del destinatario secondo le modalità conformative prescritte integra inesecuzione del giudicato e legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare piena ed esaustiva esecuzione al giudicato entro un termine determinato e riservarsi, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
  • Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002, il contributo unificato grava automaticamente sulla parte soccombente anche quando le spese di lite siano state compensate; il relativo rimborso non richiede una specifica pronuncia e non può essere compensato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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