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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18384/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale tra il Tribunale di Ancona e il Tribunale di Milano in relazione a un procedimento per un'associazione per delinquere (capo 1) e numerosi reati 'satellite' (bancarotta fraudolenta aggravata, emissione e utilizzazione di fatture false, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, ecc.). Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 27/05/2021, aveva dichiarato la propria incompetenza per numerosi capi (2-40, 43-46, 49,50,58,61,62,81,82) riconoscendo la competenza del Tribunale di Milano e trasmettendo gli atti, ritenendo assente una connessione qualificata ex art. 12 lett. b) o c) c.p.p. Il GIP di Milano, successivamente, sollevava conflitto negativo (ordinanza 03/12/2024) sostenendo che sussistesse la connessione teleologica ex art. 12 lett. c) c.p.p. tra il reato associativo e i reati satelliti, per cui la competenza territoriale unitaria doveva spettare al Tribunale di Ancona (ai sensi dell'art. 16 c.p.p.), avendo il reato più grave e più risalente (bancarotta fraudolenta aggravata) avuto luogo in Ancona il 6/11/2015. Il Procuratore Generale ha chiesto l'affermazione della competenza del Tribunale di Ancona; una difesa ha chiesto invece la competenza di Milano.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Ancona. Ha ammesso il conflitto negativo (art. 32 c.p.p.) nonostante la diversità di fasi procedimentali e ha ritenuto sussistente la connessione teleologica ex art. 12 lett. c) c.p.p. tra l'associazione per delinquere e i reati di bancarotta, emissione/uso di fatture false, riciclaggio e reati fiscali, poiché tali reati erano necessari, nella prospettazione dell'accusa, al conseguimento dello scopo associativo (i reati di bancarotta e falsità erano strumenti necessari; il riciclaggio serviva a occultare la provenienza illecita delle somme). La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza (Sez. 1, n. 30393/12.07.2024 e Sez. U. n. 53390/26.10.2017) a sostegno della connessione teleologica e del principio che la non identità soggettiva degli autori non ostacola la competenza unitaria. Applicando l'art. 16 c.p.p., ha individuato quale giudice competente per territorio il Tribunale nel cui circondario è stato commesso il reato più grave e più risalente: la bancarotta fraudolenta aggravata contestata ai capi 41 e 42 commessa in Ancona il 6/11/2015. Gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Ancona.

Norme richiamate

  • art. 12 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    La lett. c) (connessione teleologica) può ricondurre reati diversi sotto una stessa competenza quando i reati 'satellite' sono strumentali o necessari allo scopo del reato principale/associativo; la lett. b) (connessione qualificata per contiguità o continuità di azione) è stata discussa ma ritenuta non operativa nel caso concreto.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in presenza di connessione, la competenza per territorio spetta al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, a quello competente per il primo reato; qui applicato indicando il Tribunale di Ancona per la bancarotta più grave e più anteriore.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Riferimento alla circostanza aggravante teleologica; la Corte rileva che l'aggravante non era contestata ma utilizza il criterio della 'finalizzazione' per valutare la strumentalità dei reati satelliti rispetto all'associazione.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Autorità competente a risolvere i conflitti di attribuzione tra uffici giudiziari; la declaratoria qui è stata utilizzata per risolvere lo stallo determinato dalle reciproche dichiarazioni di incompetenza.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 30393 del 12/07/2024

    Decisione citata per affermare che, in casi analoghi, la prospezione accusatoria che attribuisce all'associazione lo scopo di commettere bancarotta, riciclaggio e reati fiscali postula la connessione teleologica tra i reati.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 53390 del 26/10/2017

    Principio secondo cui la non identità degli autori di reati connessi non impedisce l'attribuzione della competenza unitaria per connessione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019

    Richiamata per l'indirizzo secondo cui anche un giudice investito in fase incidentale può, ove pronunzi una declaratoria di incompetenza dopo l'esercizio dell'azione penale, dar luogo a conflitto di attribuzione risolvibile dalla Corte.

Massime di principio

  • La connessione teleologica ex art. 12 lett. c) c.p.p. sussiste quando i reati 'satellite' sono necessari o strumentali al conseguimento dello scopo dell'associazione o del reato principale: in tali casi la competenza può essere riunificata sul luogo del reato più grave/precedente.
  • L'identità soggettiva degli autori dei reati non è condizione obbligatoria per l'applicazione della connessione qualificata: reati commessi da soggetti diversi possono essere connessi se tra essi sussiste rapporto di mezzo a scopo.
  • In presenza di reati commessi in più circoscrizioni, se la connessione è riconosciuta, l'art. 16 c.p.p. individua il giudice competente per il reato più grave e, in caso di parità, per il primo reato temporalmente; occorre quindi individuare corretto criterio di gravità e temporalità.
  • La dichiarazione di incompetenza di un giudice, anche se pronunciata in fase preprocessuale o in giudizio incidentale, può determinare uno stallo procedimentale che legittima il sollevamento di un conflitto negativo risolvibile dalla Corte di legittimità (art. 32 c.p.p.).
  • Nelle valutazioni sulla connessione è centrale l'impostazione fattuale contenuta nell'imputazione del pubblico ministero (la 'prospettazione' dell'accusa): la Corte può basarsi su tale prospettazione per accertare la finalità comune ed il rapporto di strumentalità tra reati.

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