Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2002, sostenendo che il tributo non fosse dovuto perché il veicolo, ultraventennale e di particolare interesse storico e collezionistico, rientrava nell'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000. Le Commissioni tributarie avevano respinto il ricorso ritenendo necessaria una specifica attestazione dell'ASI riferita al singolo veicolo. La Corte di Cassazione ha ritenuto erronea tale interpretazione: l'accertamento dell'ASI ha portata generale e astratta e riguarda categorie di marche e modelli, non necessariamente il singolo autoveicolo. Restava quindi da verificare concretamente se l'auto del contribuente appartenesse a una delle categorie individuate dall'ASI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, anche per la liquidazione delle spese. Il giudizio non si è concluso con il definitivo riconoscimento dell'esenzione, ma con l'obbligo per il giudice di rinvio di verificare se il veicolo rientrasse effettivamente nei modelli e nelle marche qualificati dall'ASI come di particolare interesse storico e collezionistico. È stata dichiarata assorbita la richiesta subordinata di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2

    Esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico.

    L'esenzione non richiede necessariamente un'attestazione dell'ASI riferita individualmente al singolo veicolo; presuppone invece che il veicolo appartenga a una categoria di modelli e marche previamente individuata dall'ASI.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47

    La disposizione è richiamata in relazione alla delega all'ASI dell'attività di individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

  • Principi dei Trattati dell'Unione Europea sulla libera concorrenza

    La questione di compatibilità della disciplina nazionale con tali principi era stata prospettata dal contribuente, ma la relativa richiesta di rinvio pregiudiziale è rimasta assorbita dall'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione, non è sempre necessaria una certificazione ASI individuale relativa al singolo veicolo: può essere sufficiente dimostrare che il veicolo appartenga a una marca e a un modello inclusi nelle categorie individuate dall'ASI.
  • Il giudice deve verificare concretamente la corrispondenza tra il veicolo posseduto e le categorie ASI applicabili; non può respingere la domanda limitandosi ad affermare l'assenza di un attestato individuale.
  • Il contribuente deve comunque fornire elementi idonei a dimostrare anno di costruzione, marca, modello e caratteristiche del veicolo, mentre l'ente impositore può contestare la sua appartenenza alle categorie storiche rilevanti.
  • La cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo dell'esenzione: comporta una nuova valutazione dei requisiti da parte del giudice di rinvio.
  • In controversie analoghe, è opportuno produrre l'elenco ASI pertinente e documentazione tecnica o amministrativa che colleghi precisamente il veicolo concreto al modello e alla categoria agevolata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.