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Sentenza

Sentenza n. 3974/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 456/2025, depositata e resa pubblica in data 12 novembre 2025, Sez. Lavoro, r.g. 748/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12 novembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202601797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all’adozione degli atti necessari, oltre agli interessi e alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 novembre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio economico spettante tramite la Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per l’esecuzione sostitutiva. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda l’assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative; nel caso concreto ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, i tempi tecnici delle strutture centralizzate e l’eccezionale mole del contenzioso seriale. Ha inoltre considerato che il beneficio ha importo modesto, finalità formativa e carattere facoltativo, non costituendo mezzo di sostentamento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nei confronti della pubblica amministrazione l’istituto incontra, oltre al limite della manifesta iniquità, quello autonomo delle altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Disposizioni oggetto di disapplicazione da parte del giudice del lavoro nel riconoscimento del diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuato dal TAR quale base dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione e relativa al pagamento o all’attribuzione di somme o benefici, non viene eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è ammissibile e fondata l’azione di ottemperanza volta a ottenere l’adozione degli atti necessari all’esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può utilizzare gli strumenti contabili previsti per fronteggiare l’incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta per il solo fatto dell’inottemperanza della pubblica amministrazione: la sua applicazione può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate anche in relazione ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità organizzativa dell’adempimento, ai tempi tecnici necessari e alla presenza di strumenti alternativi, come la nomina del commissario ad acta.
  • Nell’esecuzione di pronunce seriali relative all’attivazione della Carta elettronica del docente, la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più amministrazioni o soggetti gestori, l’operatività di strutture centralizzate e l’eccezionale mole del contenzioso possono costituire ragioni ostative alla condanna del Ministero al pagamento dell’astreinte.
  • La modesta entità del beneficio economico e la sua finalità di sostegno alla formazione continua, nonché il carattere facoltativo del suo impiego, possono essere valorizzati dal giudice dell’ottemperanza per escludere, in concreto, l’applicazione della penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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