Sentenza del 09/10/2018 n. 2355 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - movimentazioni bancarie estere - Repubblica di San Marino - presunzione di redditività - consegue - situazione di perdita estera - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria ha ritenuto applicabile la presunzione di redditività prevista dall'art. 12 del d.l. 78/2009 anche in presenza di un saldo fortemente negativo del conto estero. I singoli versamenti, seppur sporadici e destinati a mitigare la situazione di rosso, sono stati considerati movimentazioni finanziarie rilevanti e concorrenti alla formazione del reddito imponibile del contribuente in Italia. Il ricorso è stato quindi respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa fiscale relativa a versamenti effettuati mediante assegni su un conto corrente estero non dichiarato, sostenendo che il conto si trovasse in una situazione di grave perdita e che, pertanto, le movimentazioni non potessero essere considerate indici di redditività o redditi imponibili in Italia.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Presunzione di redditività per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e per le movimentazioni bancarie estere non dichiarate.
La presunzione può operare anche quando il conto estero presenti un saldo negativo o una situazione di perdita: il singolo versamento non perde automaticamente rilevanza fiscale per il solo fatto che sia destinato a ridurre un'esposizione debitoria.
Massime di principio
- La situazione complessiva di perdita o di saldo negativo di un conto estero non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale delle singole movimentazioni in entrata.
- In presenza di movimentazioni su conti esteri non dichiarati, il contribuente deve fornire una prova concreta e analitica dell'irrilevanza reddituale delle somme, non limitandosi a richiamare il saldo negativo del conto.
- La presunzione fiscale può riferirsi alle singole operazioni considerate separatamente, anche quando esse siano state effettuate per ripianare o ridurre una posizione debitoria.
- Per superare la presunzione è normalmente necessario documentare l'origine, la destinazione e la natura non reddituale di ciascun versamento.
- La mancata comunicazione o dichiarazione delle disponibilità estere aumenta il rischio che le movimentazioni siano riqualificate dall'Amministrazione finanziaria come componenti del reddito imponibile.
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