Cassazione Penale, Sentenza n. 18227/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo sussistente l'error in procedendo: la mancata notifica della citazione all'imputato e al difensore domiciliatario ha determinato la nullità del giudizio d'appello. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.: l'imputato aveva nominato e depositato nomina di difensore di fiducia (Avv. Tiziano Veltri) e eletto domicilio presso di lui il 12/02/2019, ma il decreto di citazione in appello del 19/08/2020 è stato notificato al precedente difensore indicato nel decreto e non al difensore domiciliatario né all'imputato. Si deduceva quindi nullità del giudizio d'appello per omessa citazione.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La norma richiede la regolare citazione dell'imputato e delle persone indicate quali difensori; l'omessa citazione comporta la nullità del giudizio d'appello quando impedisce l'esercizio della difesa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso per delimitare i termini e i limiti delle censure ammessibili in cassazione; qui usato per specificare i limiti di impugnazione rispetto ai motivi consentiti.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norma procedurale emergenziale che consente, nelle condizioni indicate, la requisitoria scritta e la possibile astensione dalla discussione orale in Cassazione; è stata richiamata per la modalità dell'udienza/corrispondenza degli atti.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Principio che consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti trasmessi quando è dedotto un error in procedendo; su questa base la Corte ha verificato la documentazione relativa alla nomina del difensore e alla notifica del decreto.
Massime di principio
- La nomina di un nuovo difensore e l'elezione di domicilio presso di lui, debitamente depositate, devono essere rispettate nelle notifiche: la citazione a giudizio d'appello deve essere notificata al difensore domiciliatario indicato, altrimenti sussiste nullità del giudizio.
- La notifica al precedente difensore non supplisce alla mancata notifica del difensore effettivamente nominato e domiciliatario; ciò può comportare l'annullamento della sentenza di merito e il rinvio.
- Per evitare nullità, l'imputato o il suo difensore devono verificare che gli atti processuali (decreti di citazione) siano notificati al soggetto e all'indirizzo risultanti dagli atti depositati in cancelleria; in caso di errore è necessario tempestivamente eccepire la nullità.
- Se è dedotto un error in procedendo la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti trasmessi (es. nomina e notifiche) per accertare la sussistenza della nullità anche fuori dai limiti ordinari di impugnazione.
- Quando la nullità è accertata la conseguenza tipica è l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio; l'eventuale conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato o del difensore può però incidere sulla rilevabilità o sull'effetto della nullità (valutazione caso per caso).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18048/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18049/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18050/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18052/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18053/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18056/2022 del 06/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →