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Sentenza

Sentenza n. 1862/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.330,00 emessa nei confronti della società ricorrente dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n°151/22/CSP, del 28.09.2022, notificata in data 05.10.2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; In subordine, ritenere e dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento nella parte in cui ha quantificato la sanzione applicata applicando il doppio del minimo edittale, invece del minimo, con conseguente riduzione della somma ad euro 5.166,00.

Giustizia amministrativa202214177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di euro 10.330,00 per violazione delle regole sulle interruzioni pubblicitarie dei notiziari televisivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la delibera AGCOM che le ha ingiunto il pagamento di euro 10.330,00 per la violazione dell’art. 44, comma 4, d.lgs. n. 208/2021, contestando la qualificazione unitaria degli spazi informativi trasmessi e chiedendo, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale di euro 5.166,00. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 1 e 4, d.lgs. n. 208/2021, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che la programmazione fosse composta da diversi spazi informativi autonomi, ciascuno con propria denominazione e sigla di apertura e chiusura, e non da un unico notiziario interrotto dalla pubblicità prima del decorso di trenta minuti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 ed eccesso di potere per incongrua rappresentazione dei fatti, invocando la buona fede e il legittimo affidamento derivanti da una precedente ispezione del 2019, nella quale non sarebbe stata contestata alcuna violazione per modalità di programmazione asseritamente analoghe. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 11 l. n. 689/1981 e dell’art. 37, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a), d.lgs. n. 208/2021, sostenendo che la sanzione avrebbe dovuto essere determinata nella misura minima.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che gli spazi informativi costituissero un unico programma: non sono decisive le diverse denominazioni, la diversa durata o le sigle di apertura e chiusura, quando la conduttrice annuncia le pause pubblicitarie e riprende la conduzione del medesimo notiziario al termine delle interruzioni. Nel caso concreto, il programma del 6 aprile 2022 era stato interrotto dopo circa 9 minuti e 53 secondi e nuovamente dopo ulteriori pochi minuti, con annunci della conduttrice riferiti alla prosecuzione del notiziario; tale modalità era incompatibile con la tesi della pluralità di programmi autonomi e integrava la violazione dell’art. 44, comma 4, d.lgs. n. 208/2021. Il secondo motivo è stato respinto perché non era stata dimostrata l’identità tra le modalità di trasmissione oggetto dell’ispezione del 2019 e quelle contestate. In ogni caso, l’inosservanza non era riconducibile a un’oggettiva impossibilità di rispettare la disciplina, sicché non ricorreva una causa di giustificazione fondata sulla buona fede. Anche il terzo motivo è stato respinto: la quantificazione della sanzione era congruamente motivata mediante il richiamo ai criteri dell’art. 11 l. n. 689/1981, con riguardo alla gravità e alla reiterazione degli episodi, agli effetti pregiudizievoli per i telespettatori e ai vantaggi economici, alla mancata dimostrazione di interventi riparatori, all’organizzazione interna esigibile dall’operatore autorizzato e alle sue condizioni economiche, risultanti da ricavi pari a euro 249.095,00 e da un bilancio in utile. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208

    La trasmissione televisiva di notiziari […] può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti

    La regola si applica al programma unitariamente considerato; la qualificazione come unico notiziario può risultare dalla continuità della conduzione e dagli annunci di ripresa del medesimo programma, indipendentemente da denominazioni, sigle e articolazioni interne.

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Il richiamo a una precedente ispezione non dimostra la buona fede quando non sia provata l’identità delle modalità di trasmissione e la violazione non dipenda da un’oggettiva impossibilità di osservare la norma.

  • art. 11 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche

    La sanzione non deve essere necessariamente applicata al minimo edittale se l’amministrazione motiva la graduazione considerando i criteri legislativi relativi a gravità, condotta riparatoria, personalità e condizioni economiche.

  • art. 37, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208

    La norma è richiamata quale base della sanzione amministrativa applicata dall’AGCOM.

Massime di principio

  • Ai fini del limite alle interruzioni pubblicitarie dei notiziari televisivi, la qualificazione unitaria del programma non è esclusa dalla presenza di diverse denominazioni, sigle di apertura e chiusura o articolazioni tematiche interne, quando la continuità della conduzione e gli annunci della conduttrice evidenziano che si tratta della prosecuzione del medesimo notiziario.
  • La trasmissione di pubblicità prima del decorso di un periodo programmato di almeno trenta minuti integra la violazione della disciplina sulle interruzioni dei notiziari quando gli spazi informativi costituiscono, in concreto, un unico programma.
  • Il precedente esito non sanzionatorio di un’ispezione non fonda, di per sé, una causa di giustificazione o un affidamento tutelabile se non è dimostrata l’identità delle condotte allora esaminate e di quelle successivamente contestate; inoltre, la buona fede non è configurabile quando l’inosservanza non dipenda da un’oggettiva impossibilità di adempiere.
  • La sanzione amministrativa pecuniaria può essere determinata in misura superiore al minimo edittale quando l’amministrazione esplicita il peso attribuito ai criteri dell’art. 11 l. n. 689/1981, tra cui gravità della violazione, mancata eliminazione delle conseguenze, personalità dell’agente e condizioni economiche.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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