Sentenza n. 1636/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del provvedimento sanzionatorio notificato al signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- da IVASS - Servizio Sanzioni e Liquidazioni - divisione Sanzioni, prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio con il quale IVASS ha disposto nei confronti del ricorrente “l'applicazione della sanzione amministrativa della -OMISSIS- ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209”; - nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, presupposto e/o di esecuzione e comunque consequenziale e connesso al precedente provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio IVASS recante l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. b), d.lgs. 209/2005
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, della l. 689/1981 e del Regolamento IVASS n. 39/2018, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e mancanza di contraddittorio. In particolare, ha sostenuto di non aver ricevuto alcun avviso o convocazione nel procedimento sanzionatorio e di aver appreso delle contestazioni soltanto a seguito di un'istanza di accesso. L'IVASS ha documentato l'invio via PEC dell'atto di contestazione all'indirizzo fornito dal destinatario, risultante anche dalla visura camerale, con ricevute di accettazione e consegna. Il ricorrente ha inoltre dedotto, soltanto con memoria non notificata alla controparte, la tardività della contestazione rispetto al termine di 120 giorni. Ha infine depositato documentazione il giorno precedente l'udienza, diretta a contestare la ricezione della PEC.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata tardivamente, ritenendo perentori i termini dell'art. 73 c.p.a. e rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato l'impossibilità di acquisire tempestivamente l'attestazione del provider. Nel merito ha respinto il ricorso. La contestazione risultava regolarmente notificata tramite PEC, come provato dalle ricevute di accettazione e consegna; l'indirizzo era stato comunicato dal ricorrente, risultava dalla visura camerale e coincideva con quello presso il quale era stato ricevuto il successivo provvedimento sanzionatorio. È stato dichiarato inammissibile il motivo relativo alla tardività della contestazione, perché introdotto per la prima volta con memoria di replica non notificata, in violazione dell'art. 43 c.p.a. Il giudizio si è concluso con la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 324, comma 1, lett. b), d.lgs. 209/2005
Prevede la sanzione amministrativa applicata dall'IVASS al destinatario per la violazione contestata.
art. 119-bis d.lgs. 209/2005
Impone, nell'attività di distribuzione assicurativa, il rispetto dei doveri di equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nell'interesse dei contraenti e degli assicurati.
art. 54, comma 1, Regolamento IVASS n. 40/2018
È richiamato quale disposizione violata per l'aggiunta autonoma di garanzie non previste dal contratto e l'alterazione della documentazione contrattuale.
art. 324-quinquies, comma 6, d.lgs. 209/2005
È richiamato dall'IVASS per individuare il periodo dell'accertamento dell'illecito.
art. 324-octies, commi 4 e 5, d.lgs. 209/2005
Disciplina, secondo quanto riferito in sentenza, il ruolo del Collegio di Garanzia nella proposta sanzionatoria e del Presidente dell'IVASS nell'irrogazione della sanzione.
art. 8, comma 5, Regolamento IVASS n. 39/2018
È richiamato per individuare il momento di perfezionamento dell'accertamento, coincidente con il completamento della valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.
art. 26 Regolamento IVASS n. 39/2018
È richiamato quale base regolamentare dell'attività del Collegio di Garanzia.
art. 28 Regolamento IVASS n. 39/2018
È richiamato quale base regolamentare del provvedimento sanzionatorio presidenziale.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito di memorie e documenti hanno carattere perentorio; la produzione tardiva è inutilizzabile, salvo prova dell'impossibilità di rispettare il termine.
art. 43 c.p.a.
Un nuovo motivo introdotto mediante motivi aggiunti deve essere previamente notificato alla controparte; la sua introduzione con memoria non notificata determina l'inammissibilità.
art. 10 l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento sanzionatorio.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio procedimentale.
Massime di principio
- La notificazione di un atto di contestazione tramite PEC si considera provata, ai fini della partecipazione al procedimento sanzionatorio, dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, quando l'indirizzo sia stato fornito dall'interessato e coincida con quello risultante da fonti ufficiali o utilizzato per successive comunicazioni regolarmente ricevute.
- La mera allegazione di non aver ricevuto una comunicazione PEC non supera la prova documentale costituita dalle ricevute di accettazione e consegna, in assenza di una tempestiva e specifica dimostrazione dell'inidoneità o dell'erroneità dell'indirizzo o del malfunzionamento del sistema.
- Nel processo amministrativo, i termini per il deposito di memorie e documenti previsti dall'art. 73 c.p.a. sono perentori e la produzione tardiva è inutilizzabile, salvo che la parte dimostri di non aver potuto depositare tempestivamente per causa ad essa non imputabile.
- La contestazione della tardività dell'atto amministrativo, se proposta per la prima volta con una memoria non notificata alla controparte, costituisce un nuovo motivo non ritualmente introdotto e deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 43 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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