Sentenza n. 3423/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3689 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di euro 4.659,28, oltre interessi, per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: la procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica, non indicava né la sede del TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza civile da eseguire, limitandosi a riferirsi genericamente a un ricorso per ottemperanza a un giudicato civile relativo alla monetizzazione delle ferie non godute. Il ricorrente non ha quindi conferito una procura speciale idonea a individuare la controversia. È stata altresì esaminata, e negata, la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso, di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o di concedere l'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e generica deve indicare gli elementi essenziali della controversia, tra cui l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, secondo cui la procura su foglio separato può considerarsi apposta in calce quando la relativa copia informatica è depositata telematicamente insieme all'atto, non elimina l'esigenza della specificità del mandato né dimostra, da solo, la conoscenza del contenuto dell'atto da parte del conferente. Secondo il TAR, la procura speciale deve inoltre preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, non soltanto alla notificazione o al deposito. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare la soluzione più prudente. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'amministrazione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura conferita al difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare oggetto, parti e autorità giudiziaria della controversia; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola consente di considerare telematicamente congiunta la procura separata al ricorso, ma non esonera dalla specificità del mandato né dimostra necessariamente la conoscenza del contenuto dell'atto e la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Rilevano in relazione all'obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il combinato disposto non consente la rinnovazione di una procura speciale mancante o genericamente formulata quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini presuppone un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non opera quando esistevano orientamenti interpretativi tra i quali la parte avrebbe potuto scegliere adottando la soluzione più prudente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente specifico l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso, redatta in termini meramente generici, non soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
- La procura redatta su supporto analogico e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente una valida procura speciale per il solo fatto della congiunzione telematica dei documenti: permane l'esigenza che il mandato contenga elementi idonei a individuare la specifica controversia e dimostri una volontà riferibile a quella controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante la rinnovazione prevista dagli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del giudizio.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile era oggetto di orientamenti giurisprudenziali divergenti ma la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, l'interpretazione più cautelativa; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, un'innovazione normativa idonea a giustificare la rimessione in termini.
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