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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 213/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione ablativa: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca della somma di euro 240 e dei telefoni cellulari e ha ordinato la restituzione dei beni all'avente diritto. Le rimanenti statuizioni penali di condanna sono rimaste impregiudicate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca della somma di euro 240 e di telefoni cellulari, sostenendo che mancavano le condizioni di legge per adottare il provvedimento ablatorio: il reato contestato era la mera detenzione ai fini di cessione (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e non la cessione, per cui la confisca del denaro non è ammessa ai sensi dell'art. 240 cod. pen.; inoltre la confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. non poteva essere applicata retroattivamente alla statuizione di primo grado intervenuta prima della modifica normativa (DL 123/2023 conv. L.159/2023), e la motivazione rispetto ai telefoni non dimostrava il nesso strumentale richiesto per la confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di mera detenzione ai fini di cessione (comma 5) non consente, in base alla giurisprudenza precedente alla modifica, la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen.; il necessario nesso tra denaro e reato di mera detenzione non è sussistente.

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca facoltativa richiede il collegamento di asservimento tra cosa e reato, non un rapporto di mera occasionalità; nel caso di telefoni la Corte ha ritenuto la motivazione di appello insufficiente a dimostrare tale nesso.

  • art. 240-bis cod. pen.

    confisca per sproporzione

    La confisca per sproporzione può colpire beni non direttamente provenienti dal reato quando sussiste sproporzione rispetto ai redditi leciti, ma la sua applicabilità alla fattispecie del comma 5 è stata introdotta solo con la modifica normativa del 2023; tale novità non è stata ritenuta applicabile retroattivamente al caso in cui la confisca era stata disposta in primo grado prima della modifica.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Contiene il rinvio alla disciplina della confisca per sproporzione; la modifica normativa che ha soppresso l'esclusione del comma 5 estende tale rimando, ma non retroagisce per i provvedimenti emessi in primo grado anteriormente alla modifica.

  • art. 4, comma 3-bis, DL n. 123/2023 (conv. L. n. 159/2023)

    soppressione della frase 'esclusa la fattispecie di cui al comma 5'

    Ha ampliato l'ambito dell'art. 85-bis rendendo applicabile la confisca per sproporzione anche alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, ma la Corte ha ritenuto che la modifica non potesse essere applicata alla confisca già disposta in primo grado prima dell'entrata in vigore della norma.

  • art. 200 cod. pen.

    Stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione; la Corte ha interpretato che, per le misure patrimoniali regolate dall'art. 236, si applica il primo comma del 200, per cui la legge di riferimento è quella vigente al momento della decisione di primo grado, limitando la retroattività delle modifiche successive.

  • art. 236 cod. pen.

    misure di sicurezza patrimoniali

    Richiama l'art. 200 comma 1 come parametro temporale per l'applicazione delle norme che regolano le misure patrimoniali, con conseguente esclusione dell'applicazione della modifica normativa successiva quando la misura fu decisa in primo grado prima del novum.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 (Donato)

    Ha ribadito che per il reato di cui al comma 5 la confisca del denaro non è ammessa né ai sensi dell'art. 240 cod. pen. né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, in assenza del necessario nesso tra denaro e reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003 (Lomartire)

    Ha precisato che la confisca ex art. 240 richiede il nesso di asservimento tra cosa e reato e che l'uso occasionale del bene (es. telefono) per comunicazioni relative allo spaccio non è sufficiente a giustificare l'ablazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015 (Meluzio)

    Ha chiarito che il tempo di applicazione della misura patrimoniale si identifica con la decisione di primo grado, costituendo il limite oltre il quale non opera la retroattività delle modifiche legislative successive.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012 (Ascone)

    Citata circa la possibilità di applicare talune misure introdotte da norme successive, ma la Corte nel caso concreto ha ritenuto che i limiti temporali previsti dall'art. 200 e dall'art. 236 imponessero un diverso esito.

Massime di principio

  • Per reati di mera detenzione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la confisca del denaro non è ammessa con riferimento diretto all'art. 240 cod. pen. se non è dimostrato il nesso di strumentalità o provenienza dal reato.
  • La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. può colpire anche somme quando sussiste sproporzione con i redditi leciti, ma una modifica legislativa successiva che amplia l'ambito di applicazione non si applica retroattivamente se la confisca è stata disposta con sentenza di primo grado anteriore alla nuova norma, per effetto dell'art. 200 cod. pen. e del richiamo operato dall'art. 236.
  • La confisca dei telefoni o di altri strumenti di comunicazione richiede la prova di un nesso di asservimento reale e non meramente occasionale tra lo strumento e l'attività delittuosa; la mera probabilità o l'occasionalità non sono sufficienti.
  • Quando la confisca viene annullata in sede di legittimità, deve essere disposta la restituzione dei beni agli aventi diritto; l'esito della censura può essere limitato alla sola statuizione ablativa senza incidere sulle restanti condanne.
  • In fase di impugnazione la valutazione sulla applicabilità di novità legislative deve sempre considerare il momento in cui la misura è stata originariamente applicata: se si tratta di misura disposta in primo grado prima del novum, la modifica normativa non opera a sfavore o a favore, salvo diversa disciplina espressa dalla legge.

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