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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23211/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (artt. 582-585 c.p.). Tre motivi: 1) presunta violazione procedurale (art. 606 c.p.p., lett. c)) per mancata trasmissione da parte della cancelleria delle conclusioni scritte del Procuratore generale, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137; 2) omissione di valutazione dei "motivi aggiunti" depositati il 27.06.2023; 3) vizio di diritto e di motivazione nella sussunzione dei fatti negli artt. 337 e 582 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la mancata trasmissione delle conclusioni fosse imputabile alla cancelleria: dagli atti non risultano conclusioni né invii per PEC, per cui l'omissione è da ascrivere alla mancata formulazione della requisitoria scritta da parte del Procuratore generale; comunque tale omissione costituisce nullità "a regime intermedio" che deve essere tempestivamente eccepita. Sul secondo motivo la Corte ha escluso che i motivi aggiunti potessero essere valutati perché introducevano questioni (l'an della responsabilità) diverse dai punti originariamente impugnati, e quindi preclusi; richiamata la giurisprudenza che distingue i "punti" della decisione (responsabilità e pena come punti distinti). Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per formazione di giudicato parziale interno dovuta alla mancata tempestiva impugnazione dei profili relativi all'an della responsabilità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di una somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale); la Corte ha confermato la sussistenza della fattispecie nel giudizio di merito, non essendo stato ammesso il riesame in Cassazione per motivi non tempestivamente proposti.

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Norme relative alle lesioni personali contestate; rientrano nella stessa pronuncia di merito confermata in appello e non riesaminate in Cassazione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 convertito, legge 18/12/2020 n.176

    Prevede la trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla cancelleria e la comunicazione ai difensori; la mancata trasmissione integra una nullità generale "a regime intermedio" che deve essere eccepita tempestivamente e, se dovuta alla mancata formulazione della requisitoria da parte del PM, non è imputabile al giudice.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che consente la nullità della sentenza quando è compressa la difesa; la Corte precisa che la nullità per mancata trasmissione delle conclusioni è da considerarsi non assoluta ma a regime intermedio.

  • art. 178, comma 1, lett. c) e lett. b) cod. proc. pen.

    Distinzione tra nullità assolute e nullità generali a regime intermedio; la sentenza conferma che la mancanza della requisitoria scritta è una nullità generale a regime intermedio e non una nullità assoluta.

  • art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere di eccepire le nullità non assolute nella prima occasione utile; la Corte ha ricordato che l'eccezione deve essere sollevata tempestivamente.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme in tema di motivi di ricorso per cassazione (error in procedendo e vizio di motivazione): il ricorso invocava lett. c) per la mancata trasmissione e lett. e) per omessa valutazione dei motivi aggiunti; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza delle censure secondo i limiti del devolutum.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Disciplina dei motivi nuovi in appello: la Corte ha ritenuto che i motivi nuovi non possono introdurre punti della decisione non compresi nell'impugnazione originaria.

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di specificare i capi e i punti della decisione impugnata nell'atto di appello; i motivi nuovi devono essere collegabili a tali capi e punti.

  • art. 597, comma 1 cod. proc. pen.

    Indica i punti della decisione devoluti alla Corte d'appello; la giurisprudenza citata distingue responsabilità e pena come punti distinti, impedendo l'esame di questioni non devolute.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Limiti legali alle modifiche del gravame in appello e ai casi in cui sia consentito introdurre nuovi motivi in Cassazione; la Corte ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per essere fuori dei casi consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e alla somma per la cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata con condanna a Euro 3.000.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata nella distinzione tra nullità assolute e non assolute; la mancata formulazione delle conclusioni del PM non è stata qualificata come nullità assoluta.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137

    Norme sulla celebrazione delle udienze in camera di consiglio e sulle modalità emergenziali durante la pandemia; il procedimento è stato trattato secondo tali modalità.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero integra una nullità generale "a regime intermedio": è censurabile ma va eccepita nella prima occasione utile (deposito di conclusioni scritte della difesa o impugnazione).
  • Se l'assenza delle conclusioni è dovuta alla mancata formulazione da parte del PM, l'irregolarità non è necessariamente imputabile al giudice e la nullità non cade automaticamente a favore della difesa.
  • La mancanza di requisitoria scritta del PM non impedisce alla difesa di esporre le proprie argomentazioni; pertanto l'interesse a far valere la nullità può essere sopravvenuto o assente se la difesa non ha subito pregiudizio concreto.
  • I "motivi nuovi" in appello devono essere collegabili ai capi e ai punti già dedotti nell'impugnazione originaria; non è consentito ampliare il petitum introducendo questioni nuove che riguardano punti diversi (es. responsabilità vs. quantificazione della pena).
  • Questioni non tempestivamente impugnate in appello possono determinare la formazione del giudicato parziale interno e risultare non ammissibili in Cassazione, salvo le eccezioni rilevabili d'ufficio.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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