Sentenza del 22/09/2020 n. 19775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' e il socio impugnavano avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005 sorti dopo una verifica della Guardia di Finanza (indagine penale/extrafiscale) in cui erano stati acquisiti processi verbali extracontabili e documentazione bancaria poi autorizzata dalla Procura per uso fiscale. Le censure riguardavano: mancata allegazione o motivazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, uso di movimenti bancari intestati ai soci (non alla societa') per imputare maggiori ricavi/partecipazioni e vizio di litisconsorzio necessario perche' parte dei redditi imputati riguardavano anche altra societa' non parte del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i sei motivi: il presunto litisconsorzio necessario veniva meno perche' alcune posizioni erano state definite con conciliazione giudiziale; l'autorizzazione all'uso dei documenti acquisiti in sede penale non richiede motivazione come atto interno/organizzativo e l'accesso era avvenuto su provvedimento dell'autorita' giudiziaria penale; l'avviso di accertamento risultava comunque conosciuto dal contribuente; l'Ufficio poteva usare elementi bancari anche di conti intestati ai soci per accertare redditi di societa' di persone o a ristretta base partecipativa salvo prova contraria; la normativa successiva (ius superveniens) e' di natura sostanziale e non si applica retroattivamente. Spese di giudizio a carico del ricorrente, liquidate in Euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Costituzione, articolo 111
Richiamata in rapporto al diritto al giusto processo e alle garanzie procedimentali; la Corte non ha ravvisato violazione posta la regolarita' del procedimento e delle garanzie penali quando l'accesso e' stato disposto dall'autorita' giudiziaria.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62
Norma processuale richiamata per censire motivi di cassazione; la Corte ha valutato i vizî dedotti ai sensi di questa disposizione e li ha ritenuti infondati.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32
Consente l'utilizzo degli elementi bancari per gli accertamenti fiscali; interpretato dalla Corte nel senso che, specie per societa' di persone o imprese a ristretta base partecipativa, movimenti su conti intestati ai soci possono essere riferiti alla societa' salvo che il contribuente dimostri l'estraneita' delle operazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 33
Distinzione tra accesso domiciliare in sede fiscale (che richiede autorizzazione amministrativa) e acquisizione disposta dall'autorita' giudiziaria in sede penale; quando l'accesso e' disposto dal PM, e' assistito dalle garanzie del processo penale e la mancata motivazione dell'autorizzazione fiscale non opera nello stesso modo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39
Distinzione tra accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1) e accertamento induttivo 'puro' (comma 2): nella forma analitico-induttiva l'Ufficio trova maggiori ricavi e il contribuente ha l'onere di dimostrare i costi deducibili; la Corte ha confermato che l'accertamento in esame era analitico-induttivo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41-bis
La definizione amministrativa (o conciliazione) della posizione della societa' costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci e puo' ridurre l'esigenza del litisconsorzio necessario.
Legge n. 241 del 1990, articolo 3
Regola l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ricordato che taluni atti interni/organizzativi (es. autorizzazione d'uso di documenti tra uffici o provvedimenti penali) non sono soggetti al medesimo obbligo di motivazione previsto per gli atti impositivi amministrativi.
Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 7-quater (conv. L. 225/2016)
La norma che ha introdotto limiti di rilevanza per prelevamenti bancari (soglie giornaliere/mensili) e' stata qualificata dalla giurisprudenza come di natura sostanziale e, pertanto, non applicabile retroattivamente agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), articolo 75, comma 6
Norma richiamata in relazione alla determinazione del reddito e alla documentazione probatoria; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione mutasse l'esito del giudizio considerata la tipologia dell'accertamento.
t.u.i.r., articolo 5
Richiamato tra le norme sul reddito da partecipazione; la Corte ha valutato le imputazioni di reddito da partecipazione in luce delle definizioni amministrative e delle risultanze bancarie.
Massime di principio
- Se la societa' definisce la propria posizione (anche con conciliazione/definizione amministrativa), viene meno l'esigenza di litisconsorzio necessario con i soci e ciascun socio puo' contestare solo ragioni personali.
- La documentazione acquisita in sede penale per ordine dell'autorita' giudiziaria e successivamente autorizzata dalla Procura per uso fiscale non richiede la motivazione tipica degli atti amministrativi; le garanzie processuali penali non sono sostituibili dalle regole di motivazione dell'amministrazione fiscale.
- Gli Uffici possono utilizzare, ai fini dell'accertamento, le risultanze dei conti correnti intestati ai soci per imputare operazioni alla societa' (soprattutto in societa' di persone o imprese a ristretta base partecipativa); grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneita' delle singole operazioni rispetto all'attivita' societaria.
- Negli accertamenti analitico-induttivi (art. 39, comma 1 DPR 600/73) il contribuente deve provare l'esistenza di costi deducibili attinenti ai maggiori ricavi: l'Ufficio non e' tenuto a riconoscere forfettariamente tali costi.
- Le modifiche legislative successive (ius superveniens) che hanno carattere sostanziale non si applicano retroattivamente alle controversie relative ad accertamenti anteriori alla loro entrata in vigore.
- La mera mancanza di allegazione formale di un processo verbale o di un atto d'autorizzazione non invalida automaticamente l'accertamento se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto e non prova un pregiudizio concreto derivante dalla sua omissione.
- In contenziosi simili e' importante: (a) sollevare tempestivamente tutte le eccezioni processuali nei primi gradi; (b) documentare specificamente la natura personale di movimenti bancari contestati; (c) dimostrare i costi effettivi relativi ai maggiori ricavi contestati per contrastare l'accertamento analitico-induttivo.
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