Regolamento (UE) 2016/1761
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1761 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di un particolare apparecchio a batteria destinato all’ispezione tecnica di cavità. La Commissione chiarisce che il prodotto deve essere inquadrato nel codice NC 8525 80 91, in quanto videocamera digitale che consente la registrazione di immagini, e non come strumento di misura o monitor. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di un apparecchio a batteria per ispezione tecnica con videocamera e registrazione immagini, da attribuire al codice NC 8525 80 91.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, cioè a un apparecchio a batteria per ispezione di cavità composto da unità di controllo, cavo flessibile, videocamera, luci LED, schermo LCD e dispositivo di registrazione. Ha portata generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; produce effetti sulle classificazioni tariffarie, sui relativi dazi e sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) incompatibili con la nuova classificazione. È rilevante per gli operatori doganali e gli importatori, con esclusione della classificazione come strumento di misura o controllo della voce 9031 e come monitor della voce 8528 per il bene descritto.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1761 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, nel quadro del codice doganale dell’Unione. La misura riguarda un apparecchio a batteria per ispezione tecnica di cavità e definisce il relativo inquadramento tariffario, con effetti per le operazioni doganali e per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, che costituiscono la base giuridica dell’intervento. Viene inoltre ricordato che il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, applicabili anche ad altre nomenclature dell’Unione che la riprendano integralmente o in parte.
Oggetto della classificazione
L’allegato descrive un apparecchio a batteria, definito come "telecamera per ispezione", composto da:
- unità di controllo con leva di comando, dispositivo di registrazione, alloggiamento per carte di memoria e schermo LCD di circa 9 cm (3,5 pollici);
- cavo elettrico flessibile lungo 3 m e di circa 7 mm di diametro;
- videocamera;
- luci LED.
Il prodotto è progettato principalmente per l’ispezione tecnica di cavità e può catturare e registrare immagini in movimento, visualizzabili in tempo reale. In base alla classificazione disposta dalla Commissione, esso rientra nel codice NC 8525 80 91.
Ragioni della classificazione
La Commissione fonda la classificazione sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 4 della sezione XVI e sul testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 91. La soluzione adottata esclude la voce 9031, poiché la funzione del bene non consiste nel misurare o controllare cavità, bensì nel catturare immagini e convertirle in un segnale elettrico registrato come immagine in movimento. È parimenti esclusa la voce 8528, poiché l’apparecchio, considerato nelle sue caratteristiche oggettive e nei suoi componenti interconnessi, svolge essenzialmente la funzione di acquisizione e registrazione di immagini, non quella di monitor.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Durante tale periodo, esse possono continuare a essere invocate dal titolare ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nel territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, ossia 8525 80 91.
Criteri e motivazioni della classificazione
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 4 della sezione XVI e sul testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 91. La Commissione esclude la voce 9031, poiché l’apparecchio non misura o controlla cavità ma cattura e registra immagini in movimento; esclude anche la voce 8528, poiché la funzione principale è l’acquisizione e registrazione di immagini.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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