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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4621 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 1999, contestando, tra l'altro, l'indebita ripresa di perdite relative a materiali da rottamare e l'indebita contabilizzazione di acquisti di clips effettuati presso una società consociata estera, ritenuti dall'Amministrazione operazioni di transfer pricing. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per presunte irregolarità della procura: l'amministratore, commercialista abilitato, aveva conferito procura a se stesso, autenticando la propria firma, e la procura era stata predisposta su foglio separato. La società ha sostenuto che, essendo l'amministratore abilitato alla difesa tecnica, poteva stare personalmente in giudizio quale rappresentante della società senza necessità di una procura a se stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che il legale rappresentante di una società, se in possesso dei requisiti per l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, può stare in giudizio personalmente anche in rappresentanza della società e non necessita di una procura rilasciata a se stesso. Di conseguenza, la verifica della validità della procura era irrilevante e la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso per tale ragione. I motivi dal secondo al settimo sono stati dichiarati assorbiti; quelli dall'ottavo al decimo e dall'undicesimo al dodicesimo sono stati dichiarati inammissibili, poiché riguardavano argomentazioni svolte dalla CTR sul merito soltanto ad abundantiam, dopo essersi già spogliata della potestas iudicandi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12

    I soggetti in possesso dei requisiti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie possono stare in giudizio personalmente.

    La facoltà di difesa personale spetta anche al legale rappresentante di una società o di un ente, quando possiede i requisiti professionali richiesti. Non è necessaria una procura rilasciata a se stesso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    Disciplina il ricorso tributario e i requisiti formali, tra cui la sottoscrizione. Nel caso esaminato, tuttavia, la validità della procura non poteva essere posta a fondamento dell'inammissibilità, perché la difesa personale dell'amministratore abilitato non richiedeva una procura.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    Vieta la proposizione di motivi nuovi oltre quelli contenuti nel ricorso introduttivo. La questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione perché la relativa censura riguardava una motivazione resa dalla CTR ad abundantiam e quindi priva di autonoma efficacia decisoria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Rende applicabili, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile al processo tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 83

    Regola la procura alle liti e consente, in determinate condizioni, che la procura su foglio separato sia considerata apposta in calce all'atto quando materialmente congiunta ad esso. La Cassazione non ha dovuto decidere definitivamente tale questione, poiché ha ritenuto la procura non necessaria.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    I vizi formali dell'atto non determinano nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo. I relativi motivi sono rimasti assorbiti dall'accoglimento della censura principale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66

    Era stato invocato dall'Amministrazione per contestare la deduzione di perdite relative a materiali da rottamare in assenza dell'apposito verbale. La Cassazione non ha deciso nel merito questa ripresa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5

    Norma sul transfer pricing, utilizzata per contestare la deduzione di costi relativi ad acquisti infragruppo da una società estera. La questione sostanziale è rimasta da riesaminare in sede di rinvio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo. La sua applicazione e la fondatezza delle riprese fiscali non sono state definite dalla Cassazione, che ha deciso esclusivamente sulla questione processuale dell'ammissibilità.

Massime di principio

  • Il legale rappresentante di una società che possieda i requisiti per la difesa tecnica tributaria può difendere personalmente la società rappresentata; in tale ipotesi non occorre una procura conferita a se stesso.
  • Prima di dichiarare inammissibile un ricorso per vizi della procura o della sottoscrizione, il giudice deve verificare se la procura fosse effettivamente necessaria e se il vizio abbia impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Le argomentazioni sul merito formulate dal giudice dopo una pronuncia di inammissibilità, e dichiarate svolte ad abundantiam, non costituiscono normalmente una autonoma ratio decidendi e non possono essere utilmente impugnate in assenza di interesse.
  • La cassazione di una sentenza per un errore processuale comporta il rinvio al giudice di merito, che dovrà esaminare le questioni sostanziali non decise, comprese le contestazioni fiscali ancora rilevanti.
  • Nel processo tributario è opportuno indicare già nel ricorso introduttivo tutti i motivi di impugnazione dell'atto, utilizzando le memorie successive principalmente per illustrare o approfondire le censure già proposte e non per introdurne di nuove.

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