Cassazione Penale, Sentenza n. 24843/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello contro la sentenza di condanna per tentato furto pluriaggravato. Il ricorrente articolava due motivi: 1) violazione di legge per aver la Corte territoriale deciso in camera di consiglio non partecipata nonostante la difesa avesse proposto tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020; 2) doglianza sul fatto che la Corte avesse ritenuto generici i motivi di appello relativi alla misura della pena motivando con circostanze aggravanti che, però, erano state neutralizzate nel giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e quindi ininfluenti ai fini della determinazione della pena base oggetto del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, sebbene l'inammissibilità dell'appello possa essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 9 (e ai sensi dell'art. 591 c.p.p.), tale modalità non è applicabile quando il giudice dell'appello ha fissato un'udienza nel contraddittorio e una parte ha chiesto la trattazione orale: in tal caso il giudice è tenuto a celebrare l'udienza. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma per il giudizio.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Riferimento alla norma che disciplina l'ordinanza di inammissibilità dell'appello; nel caso la Corte precisa che l'ordinanza può essere adottata de plano, ma il potere non è esercitabile quando è stato instaurato il contraddittorio e le parti hanno chiesto la comparizione.
art. 127, comma 9, c.p.p.
l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito
La norma autorizza il giudice a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza e senza formalità, ma la Corte di cassazione interpreta che questa facoltà non sia applicabile quando il giudice ha già fissato un'udienza nel contraddittorio e una parte ha chiesto la trattazione orale.
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata come fondamento della richiesta difensiva di trattazione orale dell'impugnazione; la richiesta tempestiva di comparizione va rispettata e impone la celebrazione dell'udienza se il contraddittorio è stato instaurato.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 24808 del 24/07/2020 (Koiyf, Rv. 279553)
Precedente che afferma la possibilità di dichiarare l'inammissibilità de plano con ordinanza senza formalità; la Corte qui ribadisce il principio ma ne delimita l'ambito di applicazione quando è intervenuta la richiesta di trattazione orale nel contraddittorio.
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 9, purché non sia stato instaurato un contraddittorio con fissazione di udienza e richiesta di trattazione orale da parte delle parti.
- Se il giudice territoriale ha fissato udienza e una parte ha chiesto la trattazione orale, il giudice dell'appello è obbligato a celebrare l'udienza e non può semplicemente dichiarare l'inammissibilità mediante ordinanza senza avere dato corso al contraddittorio.
- La genericità dei motivi d'appello va valutata concretamente: un giudice non può utilizzare circostanze che sono state neutralizzate dal giudizio di equivalenza (es. aggravanti compensate da attenuanti) per ritenere generiche le censure sulla misura della pena senza considerare l'effettiva incidenza di quelle circostanze sulla pena base.
- In presenza di una richiesta difensiva tempestiva di trattazione orale, il mancato rispetto di tale richiesta costituisce vizio procedurale rilevante che può comportare l'annullamento dell'atto di inammissibilità.
- In situazioni simili il rimedio corretto, se il vizio è accertato, è l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità e la restituzione degli atti al giudice dell'appello perché decida nel rispetto del contraddittorio.
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