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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20093/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della c.d. tassa di ingresso o contributo di mobilità dovuto per i lavoratori collocati in mobilità. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione limitatamente a tale pretesa, ritenendo estinto il credito per prescrizione quinquennale. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1-septies del d.l. n. 87 del 1998, convertito in l. n. 176 del 1998, della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sostenendo che gli oneri posti a carico delle imprese che collocano personale in mobilità non sarebbero ascrivibili alla contribuzione previdenziale e quindi non sarebbero soggetti al relativo regime prescrizionale quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva annullato in parte qua la cartella esattoriale per prescrizione estintiva quinquennale del credito. La Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'Istituto, riaffermando l'orientamento secondo cui la c.d. tassa di ingresso per la mobilità rientra nella più ampia categoria dei contributi previdenziali e, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 335 del 1995.

Norme richiamate

  • L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4

    la c.d. tassa di ingresso o contributo di mobilità ha natura riconducibile alla contribuzione previdenziale; il datore di lavoro è tenuto al versamento di una somma per ogni lavoratore posto in mobilità

  • L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9

    norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione previdenziale dell'onere, ma ritenuta non idonea a escluderla

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a)

    richiamata dal giudice di merito per applicare la prescrizione quinquennale al credito azionato

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b)

    la Corte lo indica quale regime prescrizionale quinquennale applicabile ai contributi, in senso ampio, e agli oneri economici connessi alla mobilità

  • d.l. n. 87 del 1998, art. 1-septies, convertito in L. n. 176 del 1998

    norma denunciata per violazione e falsa applicazione, ma non accolta come fondata dal giudice di legittimità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina del rito camerale seguito per la decisione

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo

  • art. 2043 c.c.

    non citato espressamente nel testo

Massime di principio

  • La c.d. tassa di ingresso per la mobilità, o contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di collocamento in mobilità del personale, va ricompresa nella nozione ampia di contribuzione previdenziale quando la sua funzione e la sua disciplina la inseriscano nel sistema degli oneri economici destinati alla gestione previdenziale e assistenziale.
  • Le differenze terminologiche tra contributi obbligatori, addizionali, di solidarietà o altri oneri economici non sono di per sé decisive per escludere l'applicazione del regime previdenziale, se la prestazione ha comunque natura e finalità riconducibili al sistema previdenziale.
  • Ai crediti aventi natura contributiva o comunque rientranti nella più ampia categoria degli oneri previdenziali si applica la prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 335 del 1995, non potendo il solo dato nominalistico sottrarli a tale disciplina.
  • In sede di legittimità, la censura che contesti la qualificazione giuridica di un onere economico deve confrontarsi con la ratio della norma istitutiva e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato; ove la ricostruzione della Corte territoriale sia conforme a tale orientamento, il ricorso è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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