Cassazione Penale, Ordinanza n. 20781/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione e truffa aggravati. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. La Corte ha tuttavia rilevato che tale censura non risultava essere stata previamente dedotta in appello e che, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, poiché il motivo non osservava la preclusione stabilita dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 61, n. 5 c.p.
Richiamato come norma che prevede l'aggravante contestata dal ricorrente, la cui sussistenza è stata censurata in ricorso.
art. 606, comma 3, c.p.p.
È indicato come disposizione che, a pena di inammissibilità, impedisce di dedurre in cassazione questioni non previamente devolute con i motivi di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito o di diritto che non siano state previamente devolute con l'atto di appello, quando la legge ne sanziona la proposizione tardiva con l'inammissibilità.
- La censura relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante non è proponibile per la prima volta in cassazione se non risulta specificamente dedotta nei motivi di appello.
- Il mancato rispetto della preclusione devolutiva comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze accessorie previste in punto di spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →