Cassazione Civile, Ordinanza n. 35862/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasceva da un’azione proposta dagli eredi di un correntista deceduto contro la banca presso cui il dante causa aveva intrattenuto un conto corrente con aperture di credito. Gli attori chiedevano, previa declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto, la restituzione delle somme che assumevano indebitamente versate nel corso del rapporto, oltre al risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto limitatamente alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi, ma aveva respinto le altre domande. In appello la corte territoriale aveva ritenuto illegittimo l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso in primo grado verso la banca, aveva considerato inammissibile la produzione degli estratti conto effettuata in appello e, di conseguenza, inammissibile la c.t.u. contabile richiesta dagli appellanti, confermando sostanzialmente il rigetto delle domande restitutorie. Con il ricorso per cassazione gli eredi ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 210 c.p.c., sostenendo che l’ordine di esibizione degli estratti conto fosse legittimo perché la documentazione era accessibile ex art. 119 T.U.B.; 2) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la corte ritenuto imputabile agli attori la mancata produzione documentale in primo grado; 3) ancora violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere escluso l’indispensabilità della documentazione prodotta in appello; 4) e 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 384 c.p.c., per non avere la corte ammesso la c.t.u. e per asserita omissione di pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito e sulle conseguenti restituzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il diritto del cliente o dei suoi successori ad ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, T.U.B. può essere esercitato in giudizio tramite istanza ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non abbia adempiuto. Ha quindi confermato l’impostazione della corte territoriale sul difetto dei presupposti dell’ordine di esibizione. Ha dichiarato infondati anche i motivi sulla produzione documentale in appello: nel giudizio disciplinato dal previgente art. 345, comma 3, c.p.c., i documenti erano soggetti alle preclusioni istruttorie e, nel caso concreto, la produzione era avvenuta nel corso del giudizio di appello e non tempestivamente, rendendosi quindi inammissibile. Conseguentemente è stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla mancata ammissione della c.t.u. contabile, perché dipendente dall’inammissibilità della documentazione prodotta. La Corte ha inoltre osservato che non ricorreva un vizio di omessa pronuncia, poiché il rigetto delle domande era logicamente implicito nella decisione sulla prova e sulla documentazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione è utilizzabile solo nei limiti dei presupposti di legge; non può supplire indiscriminatamente alla mancata acquisizione documentale se la parte poteva procurarsi la documentazione secondo i canali previsti dalla disciplina sostanziale e processuale.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993
Il cliente o i suoi successori hanno diritto a ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni, ma la richiesta diretta alla banca deve precedere o comunque accompagnare l’istanza giudiziale, e la banca deve essere rimasta inadempiente senza giustificazione.
art. 345, comma 3, c.p.c.
"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio"
Nel regime applicabile ratione temporis i documenti sono soggetti alle preclusioni sulle nuove prove in appello; la loro produzione è inammissibile se tardiva e non tempestivamente effettuata nei termini processuali.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi e ne recepisce la motivazione, utilizzandoli come supporto dell’interpretazione del quadro normativo.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone però fermo l’esito.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omissione di pronuncia quando la decisione resa su una questione logicamente preliminare travolge e rende superfluo l’esame espresso della domanda o della tesi incompatibile.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Il giudice deve evitare attività processuali inutili e superflue che ritardino la definizione del processo, specie quando il ricorso sia prima facie inammissibile o infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in materia bancaria non può essere usata in via sostitutiva e automatica dell’acquisizione documentale: il cliente deve avere previamente richiesto alla banca la documentazione ex art. 119, comma 4, T.U.B. e deve risultare l’inadempimento ingiustificato dell’istituto.
- Il diritto del correntista o dei successori ad ottenere copia della documentazione bancaria non elimina le preclusioni istruttorie del processo civile: la produzione documentale deve avvenire nei tempi e con le modalità previste dal rito, anche in appello.
- Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è soggetta al regime delle preclusioni e, nel testo previgente dell’art. 345 c.p.c., è ammessa solo se tempestiva o se ricorrono rigorosamente i presupposti di non imputabilità o indispensabilità; la mera rilevanza probatoria non basta.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile è legittima quando essa presupponga documenti la cui produzione sia inammissibile; la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare la preclusione probatoria.
- Non ricorre vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda sia implicito nella soluzione data dal giudice a una questione logicamente preliminare e incompatibile con l’accoglimento della domanda stessa.
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