Sentenza n. 16073/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione Comunale Capitolina di provvedere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso in risposta all'esposto trasmesso (Municipio XV Prot. 54008 del 16 maggio 2023) e all'istanza presentati dalla parte ricorrente al Municipio XV, avente ad oggetto "Rif. Esposto Municipio XV Prot. 54008 del 16/05/2023” inviata in data 6 giugno 2023 Prot. n CU/2023/0061804 e, conseguentemente, per l'annullamento e/o la conseguente declaratoria di illegittimità, previa provvisoria sospensione dell’efficacia, - della S.C.I.A. alternativa al Permesso di costruire presentata da Marcaccini Massimo in data 14 dicembre 2022 prot. n° 118141 al Municipio di Roma XV, e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio di Roma Capitale sulle istanze ed esposti che chiedevano verifiche e provvedimenti repressivi in relazione alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per la demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento volumetrico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un immobile confinante con quello oggetto dell’intervento, aveva chiesto di accertare l’obbligo di Roma Capitale di pronunciarsi sugli esposti del 16 maggio e del 6 giugno 2023 e di adottare i conseguenti provvedimenti di controllo e repressione. Contestava inoltre la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 14 dicembre 2022, deducendo: violazione dell’obbligo di provvedere e dei poteri di vigilanza previsti dall’art. 19 l. 241/1990; incompatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica e con la Convenzione di lottizzazione dell’Olgiata, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere; mancata acquisizione del parere della Sovrintendenza comunale previsto dalla Carta della Qualità e dalla disciplina regionale; insussistenza del requisito dell’area urbanizzata richiesto dalla l.r. Lazio 7/2017; superamento del limite del 20% dell’incremento volumetrico, a fronte di una cubatura dichiarata di 505 mc rispetto a una volumetria esistente di 337 mc; difformità delle opere realizzate rispetto al progetto allegato alla SCIA, tra cui tre piani fuori terra, maggiori altezze del sottotetto e una scala interna in cemento; violazione del vincolo di inedificabilità e mancata adozione di misure di demolizione e ripristino. La ricorrente aveva anche chiesto misure cautelari e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto dell’espressa dichiarazione della società ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito. Non ha quindi esaminato le censure relative alla SCIA, all’obbligo di provvedere e alla legittimità dell’intervento edilizio. Ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone una sopravvenuta piena soddisfazione dell’interesse da parte dell’amministrazione, mentre nel caso concreto l’improcedibilità discendeva dalla dichiarazione della ricorrente. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ebbene, con apposita istanza depositata in vista dell’udienza di discussione, la Società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, per cui questo Collegio non può far altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia nel merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre quando un successivo comportamento o provvedimento dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato; la prima può invece derivare, tra l’altro, da un fatto che rende inutile l’eventuale annullamento o dalla dichiarazione della parte di non avere più interesse.
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