Ordinanza n. 3675/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Tivoli n. 2018/2023 pubbl. il 07/12/2023 RG n. 2741/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia o ritardo nell'insediamento e nell'esecuzione del commissario ad acta nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente, nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato e della successiva sentenza di ottemperanza del TAR Lazio n. 21403 del 28 novembre 2024, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta, lamentando i ritardi nell'insediamento e nell'esecuzione del giudicato. Il TAR ha esaminato se tali ritardi fossero sufficienti a dimostrare una volontà dell'Amministrazione o del commissario di sottrarsi all'esecuzione delle pronunce.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo non sussistenti elementi sufficienti per procedere alla sostituzione: pur rilevando i ritardi, non è emersa una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi al giudicato. Al contempo, il Collegio ha sollecitato il commissario ad acta a insediarsi e a dare esecuzione sia alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato sia alla sentenza di ottemperanza del TAR, richiamando i profili di responsabilità contabile e le conseguenze sulla performance derivanti dall'inottemperanza. Non sono state liquidate spese, trattandosi di incidente di esecuzione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La controversia riguarda l'esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza, ma il testo non richiama espressamente la disposizione.
art. 114 c.p.a.
La pronuncia si colloca nell'ambito dell'incidente di esecuzione e riguarda i poteri del giudice dell'ottemperanza nei confronti del commissario ad acta, ma la disposizione non è espressamente citata nel testo.
Massime di principio
- La sostituzione del commissario ad acta non può essere disposta sulla base del solo ritardo nell'insediamento o nell'esecuzione del giudicato quando non emergano elementi sufficienti per ritenere che l'Amministrazione intenda sottrarsi all'esecuzione delle pronunce.
- In presenza di ritardi nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può sollecitare il commissario ad acta a insediarsi e a svolgere le attività esecutive, richiamando le possibili responsabilità contabili e le conseguenze sulla valutazione della performance connesse all'inottemperanza.
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