Cassazione Penale, Sentenza n. 51270/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un conto corrente aziendale e di un immobile, beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ritenuti riconducibili al proprio ex marito Antonio Casile (imputato per associazione a delinquere). Denuncia: errata valutazione della presunta simulazione dell'accordo di separazione omologato; mancata considerazione della reale disponibilità dei beni e dell'assenza di trasferimento di titolarità (le somme sarebbero corrisposte a titolo di mantenimento); la ricorrente non è indagata e pertanto non sussisterebbe rischio di confisca; omissione di motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione formale: la ricorrente, terzo con interesse meramente civilistico, non aveva conferito al difensore una procura speciale per proporre l'impugnazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso per motivi formali senza entrare nel merito delle questioni relative a simulazione dell'accordo o alla riferibilità dei beni all'imputato. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla "cassa delle ammende" per la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico nel processo penale (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; tale regola è estesa ai terzi interessati al sequestro, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta senza procura speciale.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al riesame del sequestro; la Corte, però, non ha risolto la questione sostanziale prevista dall'articolo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla confisca per equivalente; la Corte non ha affrontato il merito dell'applicazione di tale norma a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 156 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente in ordine alla presunta simulazione dell'accordo di separazione omologato; la Corte non ha esaminato nel merito la questione sostanziale, avendo deciso per motivo di legittimazione formale.
art. 83 cod. proc. civ.
Richiamato come parametro analogo per spiegare l'onere di patrocinio e la necessità di procura speciale per i soggetti con interesse esclusivamente civilistico, analogia richiamata dalla giurisprudenza citata.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in ordine agli oneri probatori relativi alla disponibilità dei beni; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per il vizio formale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il terzo che abbia un interesse meramente civilistico in un procedimento penale (es. soggetto terzo al sequestro) non può proporre impugnazioni personalmente: il difensore deve essere munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
- Prima di sollevare questioni di merito (es. simulazione di accordi, riferibilità di beni, mancanza di disponibilità) è cruciale verificare e adempiere i requisiti formali di legittimazione e rappresentanza; difetti formali possono precludere l'esame sostanziale.
- In caso di sequestro per equivalente di beni intestati a terzi, il corretto assetto probatorio richiede che il giudice valuti la disponibilità effettiva dei beni e la concretа riferibilità all'indagato; tuttavia, tali questioni saranno esaminate solo se l'impugnazione è ammissibile.
- La mancata partecipazione personale o procedurale del ricorrente (ad esempio mancata comparizione o carenza di procura) può comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni (ammende) quando sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Quando si contesta un provvedimento cautelare che colpisce beni riconducibili a terzi, è opportuno (i) assicurarsi della correttezza formale della rappresentanza processuale, (ii) fornire prova documentale della natura e della provenienza delle somme/beni, e (iii) distinguere gli aspetti civilistici (es. accordi di separazione omologati) dalle questioni penali di riferibilità.
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