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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6863/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva modificato il classamento di un’unità immobiliare situata in una microzona comunale, nell’ambito della revisione parziale prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. La contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR di Roma, con sentenza n. 9609/2016 depositata il 29 dicembre 2016, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della nuda proprietaria, deducendo un litisconsorzio processuale; 2) violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c. e vizio della sentenza, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non costituita l’usufruttuaria e omesso di esaminare le sue difese; 3) violazione delle norme sulla revisione catastale e sull’obbligo di motivazione, sostenendo che l’avviso avrebbe dovuto indicare in modo specifico i presupposti della revisione di massa, i dati e i criteri utilizzati per individuare la microzona anomala e le caratteristiche che giustificavano il nuovo classamento della singola unità; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR attribuito rilievo notorio ai valori di mercato degli immobili della zona; 5) inammissibilità della nuova documentazione prodotta dall’Agenzia in appello, perché asseritamente diretta a integrare o modificare le ragioni dell’atto. La Corte ha esaminato prioritariamente nel merito il terzo e il quarto motivo, ritenendo assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso delle contribuenti contro l’avviso. Ha stabilito che, nella revisione ex art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, l’amministrazione deve motivare e provare distintamente sia i presupposti della riclassificazione della microzona sia i criteri con cui questa è applicata alla singola unità. L’avviso impugnato non indicava in modo verificabile fonti, metodi, criteri, dati e operazioni utilizzati per calcolare i quattro parametri normativi, né spiegava come il riallineamento della microzona giustificasse il passaggio dell’immobile dalla categoria A/4 alla categoria A/2 e il conseguente aumento della rendita. Le lacune non erano state colmate nel corso del giudizio. I motivi residui sono stati assorbiti. Le spese dell’intero procedimento sono state compensate, in ragione della complessità della vicenda e della controvertibilità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.

    La revisione per microzone richiede una motivazione e una prova articolate in due fasi: l’amministrazione deve prima dimostrare i presupposti di fatto della riclassificazione della microzona e poi indicare e provare i parametri e i criteri utilizzati per applicarla alla singola unità immobiliare.

  • art. 1, comma 336, L. n. 311/2004

    Ne consegue che, se l’amministrazione ha fatto ricorso ad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di urla procedura diversa. In definitiva, le causae petendi delle tre diverse ipotesi di revisione non sono interscambiabili tra di loro e non possono essere sostituite in itinere.

    Le diverse procedure di revisione catastale hanno presupposti distinti e non fungibili: l’amministrazione non può sostenere in giudizio la revisione intrapresa facendo valere ragioni proprie di una diversa procedura.

  • art. 1, comma 339, L. n. 311/2004

    Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (…) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (comma 335).

    Il comma 339 è richiamato nel contesto della procedura applicativa e delle modalità tecniche, ma il presupposto sostanziale della revisione è quello definito dal comma 335: uno scostamento significativo del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona rispetto al rapporto riferito all’insieme delle microzone comunali.

  • art. 2, comma 1, D.P.R. n. 138/1998

    Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti.

    La verifica della revisione presuppone l’individuazione di microzone territoriali omogenee secondo i caratteri indicati dalla norma; la riclassificazione di massa opera attraverso tale suddivisione generale del territorio comunale.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    E la Corte costituzionale, nel convalidare la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. cost, 1 dicembre 2017, n. 249), afferma che l’obbligo della motivazione in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3).

    L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essere assolto con particolare rigore quando la riclassificazione ha carattere diffuso, affinché il contribuente possa conoscere le ragioni concrete del provvedimento e controllarne la legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    A fronte di una norma che, come si vede, identifica in modo astratto i presupposti per l’identificazione delle microzone “anomale” e per la determinazione quantitativa della rispettiva “anomalia”, l’Amministrazione finanziaria deve assolvere, secondo la regola generale, l’onere di dedurre e provare la sussistenza in fatto dei medesimi presupposti; ma preliminarmente ha l’onere di dichiarare in modo preciso e specifico quale sia l’interpretazione applicativa della normativa da essa concretamente adottata, perchè solo così il contribuente è posto in grado di verificare ed eventualmente contestare o riconoscere la legittimità, in diritto e in fatto, dell’operato dell’Amministrazione.

    Grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di dedurre e provare i presupposti di fatto della riclassificazione e di esplicitare l’interpretazione applicativa e i criteri concretamente adottati, così da rendere possibile il controllo e la contestazione del contribuente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Le considerazioni sopra esposte portano ad accogliere, con l’assorbimento dei rimanenti profili di censura, l’originario ricorso delle contribuenti non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2).

    Quando la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere nel merito accogliendo l’originaria domanda.

Massime di principio

  • Nella revisione del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, l’amministrazione deve articolare la motivazione e la prova in due fasi: deve specificare e dimostrare i presupposti che rendono anomala la microzona e, separatamente, i parametri, i fattori e i criteri con cui la revisione è applicata alla singola unità immobiliare.
  • Non è sufficiente richiamare in modo generico lo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali, i provvedimenti amministrativi presupposti o espressioni di stile. L’atto deve consentire al contribuente di verificare fonti, metodi di rilevazione ed elaborazione, criteri e dati utilizzati, nonché i parametri necessari a giustificare il nuovo classamento e la variazione della rendita.
  • La revisione prevista dal comma 335 è diretta al riallineamento perequativo dei rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali delle microzone; non può essere utilizzata per correggere errori originari di stima della singola unità o per aggiornare il classamento in ragione di migliorie edilizie individuali, profili riconducibili a procedure diverse.
  • Le diverse procedure di revisione del classamento hanno causae petendi e presupposti distinti: l’amministrazione non può sostituire in giudizio la ragione indicata nell’atto con condizioni o fattori propri di una diversa procedura.
  • Per giustificare il riallineamento della singola unità, l’amministrazione deve indicare e dimostrare criteri e operazioni coerenti con la finalità perequativa della procedura, in modo da rendere controllabile la misura dell’aumento della rendita rispetto allo scostamento rilevante della microzona.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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