Sentenza del 20/09/2016 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Lodi
ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Presunzione - Deducibilità costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la ripresa a tassazione fondata sulle indagini bancarie, sostenendo che gli importi risultanti dai versamenti sul conto corrente non avrebbero dovuto essere automaticamente considerati ricavi imponibili e che, comunque, avrebbero dovuto essere riconosciuti in deduzione i costi presumibilmente sostenuti per produrli. La questione riguarda l'estensione della presunzione prevista per i movimenti bancari e la possibilità di dedurre costi non specificamente documentati.
La decisione
La presunzione opera per tutti gli importi bancari dei quali il contribuente non dimostri la provenienza da redditi già tassati o da una fonte esterna identificata. Tuttavia, quando l'Ufficio considera ai fini della ripresa soltanto i versamenti sul conto corrente, senza includere i prelievi, non devono essere riconosciuti ulteriori costi in deduzione: si presume infatti che i prelievi non tassati abbiano già compensato i costi sostenuti. La ripresa fiscale è quindi confermata nei limiti indicati.
Norme richiamate
Norme sulle indagini bancarie e sulle presunzioni fiscali
In tema di indagini bancarie vi è una presunzione di appartenenza alla base imponibile di tutti quegli importi di cui il contribuente non è in grado di fornire la provenienza o da redditi già tassati o da altra fonte esterna identificata.
I versamenti e gli altri movimenti bancari possono essere imputati alla base imponibile quando il contribuente non dimostri analiticamente che provengono da redditi già tassati o da una fonte diversa e identificabile.
Principio di compensazione tra versamenti accertati e prelievi non ripresi a tassazione
Quando la ripresa fiscale operata dall'Ufficio si limita ai soli versamenti sul conto corrente, nessun costo può essere riconosciuto in deduzione dovendosi ritenere che i prelievi non aggiunti alla base imponibile compensino i costi sostenuti.
Se l'Amministrazione tassa soltanto i versamenti, i prelievi esclusi dalla ripresa sono considerati sufficienti a coprire i costi dell'attività; non è quindi possibile ottenere una deduzione ulteriore in assenza di specifica prova documentale.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie il contribuente deve fornire una spiegazione puntuale, documentata e riferita alle singole operazioni per superare la presunzione di imponibilità.
- Non è sufficiente affermare genericamente che i versamenti derivano da somme già tassate, prestiti, trasferimenti o altre fonti: la provenienza deve essere concretamente identificata e dimostrata.
- Quando l'Ufficio riprende a tassazione soltanto i versamenti, non si può pretendere una deduzione forfettaria dei costi, perché i prelievi non contestati possono essere considerati una compensazione dei costi stessi.
- La deduzione dei costi richiede, in generale, una prova specifica dell'effettiva sostenimento, dell'inerenza e dell'ammontare; non può fondarsi su mere stime o presunzioni generiche.
- La valutazione deve comunque considerare il contenuto concreto dell'accertamento: se anche i prelievi sono stati utilizzati per determinare maggiori ricavi, la logica della compensazione potrebbe non essere applicabile nello stesso modo.
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