Sentenza n. 46/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. -OMISSIS- avente ad oggetto il conferimento di un incarico quale Direttore della struttura complessa -OMISSIS- – ospedale di -OMISSIS- presso il comprensorio di -OMISSIS- al dott. -OMISSIS- (doc. 1); - del verbale di deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- di approvazione dei verbali di valutazione della commissione di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore/rice della struttura complessa -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- in parte qua vengono approvati i verbali della commissione di selezione che attribuiscono alla dott.ssa -OMISSIS- un punteggio inferiore rispetto a quello in realtà ad essa spettante ed in parte qua attribuiscono al dott. -OMISSIS- un punteggio superiore rispetto a quello in realtà ad esso spettante (doc. 2); - del verbale n. -OMISSIS- della commissione di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore/rice della struttura complessa -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- dd. -OMISSIS- e dell’allegato relativo verbale di valutazione dei curricula in parte qua attribuiscono alla dott.ssa -OMISSIS- un punteggio inferiore rispetto a quello in realtà ad essa spettante ed in parte qua attribuiscono al dott. -OMISSIS- un punteggio superiore rispetto a quello in realtà ad esso spettante (doc. 5); - dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore/rice della struttura complessa -OMISSIS- presso l’ospedale di -OMISSIS- approvato con delibera n. -OMISSIS- in parte qua il punto 5f) “attività professionale specifica – casistica di specifiche esperienze e attività professionali” viene interpretato nel senso che la casistica può avere ad oggetto soltanto un elenco di -OMISSIS- e non anche tutte le specifiche esperienze ed attività effettuate nella disciplina dell’-OMISSIS- (doc. 3); - di ogni ulteriore atto, qui non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione per il conferimento quinquennale dell'incarico di Direttore/Direttrice di una struttura complessa, inclusi l'avviso pubblico, i verbali della commissione e il provvedimento di conferimento dell'incarico al candidato primo classificato
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico, i verbali della commissione e il conferimento dell'incarico, deducendo, con il primo motivo, la violazione della lex specialis, degli artt. 4 e 7 del D.P.P. n. 29/2021 e dell'art. 12, comma 1, lett. a), della L.P. n. 17/1993, nonché difetto di istruttoria, violazione della par condicio e motivazione contraddittoria. In particolare, ha contestato l'attribuzione di zero punti per il sub-criterio relativo alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali, sostenendo che la lettera di referenze e la relazione quinquennale del reparto documentassero adeguatamente la propria esperienza e che la commissione avrebbe dovuto ricostruire induttivamente la casistica o attivare il soccorso istruttorio. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà tra la mancata valorizzazione della casistica e il punteggio attribuito per la tipologia delle istituzioni presso cui aveva lavorato, nonché tra la valutazione concorsuale e una precedente valutazione positiva dell'attività svolta come primario. Con il secondo motivo ha contestato le valutazioni relative all'ulteriore specializzazione, alle posizioni funzionali ricoperte, alla produzione scientifica, alla partecipazione a gruppi di ricerca, alle pregresse idoneità nazionali o provinciali e alla tipologia delle strutture presso cui aveva lavorato. Ha sostenuto, tra l'altro, che alcune esperienze professionali avrebbero dovuto essere equiparate a incarichi dirigenziali, che al vincitore sarebbero stati attribuiti punteggi duplicati, che una pubblicazione e uno studio pilota fossero pertinenti alla disciplina e che l'ospedale estero dovesse essere considerato clinica universitaria. In via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno, quantificato in via precauzionale in 500.000 euro.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso e la domanda risarcitoria. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il bando richiedesse una casistica idonea a consentire l'individuazione immediata sia del dato quantitativo sia di quello qualitativo delle prestazioni. Sebbene non fosse imposta una forma rigida, la documentazione doveva contenere i dati sostanziali necessari al confronto tra candidati. La lettera di referenze attestava genericamente lo svolgimento di diverse migliaia di attività, senza precisare numero, tipologia, complessità e ruolo concretamente svolto; la relazione quinquennale descriveva l'attività complessiva del reparto, ma non le prestazioni personalmente eseguite dalla candidata. Le stime e i calcoli ipotetici prospettati in giudizio non potevano essere utilizzati perché avrebbero imposto alla commissione un'integrazione e una ricostruzione della domanda incompatibili con la natura concorsuale della procedura. La carenza riguardava un elemento sostanziale della domanda e non era sanabile mediante soccorso istruttorio, in ragione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e della par condicio. Non è stata ravvisata contraddittorietà nella diversa valutazione della documentazione ai fini di sub-criteri distinti, né tra il giudizio concorsuale e una valutazione svolta in un procedimento autonomo. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto non provata la specializzazione ulteriore, non essendo stati prodotti il decreto ministeriale e il diploma richiamati. Ha escluso l'equiparazione tra le funzioni sanitarie estere di Oberarzt/Funktionsoberarzt e la direzione di una struttura semplice italiana, rilevando anche l'assenza di adeguata documentazione circa il carattere dirigenziale dell'esperienza. Ha escluso la cumulabilità dei punteggi per la direzione di una struttura complessa, la reggenza e la direzione di una struttura semplice, poiché la posizione sovraordinata non implica l'automatica titolarità degli incarichi sottostanti. La contestazione relativa alla dedotta duplicazione del punteggio attribuito al vincitore è stata ritenuta priva di interesse per mancato superamento della prova di resistenza. Le censure sulla produzione scientifica e sui gruppi di ricerca sono state respinte perché le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non risultavano affette da manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza; lo studio era solo indirettamente attinente alla disciplina e i progetti aziendali indicati non avevano natura scientifica. La censura sulle pregresse idoneità è stata dichiarata inammissibile per mancata contestazione specifica della motivazione della commissione e comunque ritenuta non fondata alla luce dell'invalidità derivata dalla declaratoria di incostituzionalità della procedura nella quale l'idoneità era stata conseguita. È stata infine respinta la censura relativa alla qualificazione dell'ospedale come clinica universitaria, non essendo stata provata l'equiparazione tra formazione ospedaliera e piena integrazione universitaria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 3.000 euro a favore dell'Azienda Sanitaria e in 3.000 euro a favore del controinteressato, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
L.P. n. 7/2001
Costituisce la base normativa provinciale richiamata per l'indizione della procedura di conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa.
art. 4 D.P.P. n. 29/2021
Richiede agli aspiranti agli incarichi direttoriali di comprovare una specifica attività professionale mediante idonea casistica.
art. 7 D.P.P. n. 29/2021
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina provinciale della procedura selettiva; il testo non esplicita una distinta interpretazione decisiva.
art. 12, comma 1, lett. a), L.P. n. 17/1993
È invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure procedimentali; il giudice non ne ricava una specifica regola applicata autonomamente.
art. 5 L.P. n. 17/1993
sono accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare
Il richiamo non consente di superare l'onere della candidata di indicare e documentare nella domanda la casistica richiesta; l'acquisizione d'ufficio non può trasformarsi in integrazione sostanziale della domanda concorsuale.
Massime di principio
- Quando una lex specialis richiede la produzione di una casistica professionale, la documentazione deve consentire di individuare in modo immediato e comparabile sia il dato quantitativo sia quello qualitativo delle prestazioni; una generica attestazione dell'esperienza o dell'attività complessiva di un reparto non è sufficiente.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato nelle procedure concorsuali per integrare successivamente un elemento sostanziale della domanda o per ricostruire una casistica non puntualmente indicata dal candidato, poiché ciò violerebbe il principio di autoresponsabilità e la par condicio.
- La commissione non è tenuta a ricavare, mediante medie, stime o calcoli ipotetici, dati quantitativi e qualitativi mancanti nella documentazione presentata dal candidato, quando tale attività comporterebbe un'integrazione sostanziale della domanda.
- La diversa valutazione della medesima documentazione rispetto a sub-criteri distinti non è contraddittoria se ciascun sub-criterio richiede elementi differenti; analogamente, non sussiste contraddittorietà tra giudizi espressi nell'ambito di procedimenti autonomi, con presupposti e finalità diverse.
- Le valutazioni delle commissioni concorsuali in materia di pertinenza della produzione scientifica e di attività di ricerca costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o contraddittorietà.
- Ai fini dell'attribuzione di punteggi concorsuali, una posizione professionale sanitaria estera può essere valorizzata come incarico dirigenziale italiano solo se la sua equivalenza funzionale e organizzativa è provata e presenta autonomia, responsabilità e formalizzazione comparabili; la mera denominazione o lo svolgimento di funzioni di coordinamento non è sufficiente.
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