Sentenza n. 505/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 253/2025, depositata e resa pubblica il 06.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1298/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l’erogazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo complessivo di euro 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua regolare notificazione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda l’assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a garantirla.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva e, nel caso concreto, l’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale strumento è stato riconosciuto tra i poteri utilizzabili dal commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata disposta dal giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. 25 giugno 2014, n. 15
Ha chiarito che la penalità di mora nei confronti dell’Amministrazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un nuovo termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell’interessato in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative riferibili alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli di bilancio, alla complessità organizzativa dell’adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura normalmente idonea a garantire l’esecuzione del giudicato e può giustificare, insieme ad altre circostanze concrete, il rigetto della domanda di astreinte.
- La complessità tecnica e organizzativa dell’adempimento, il coinvolgimento di più soggetti e strutture amministrative e l’elevata serialità del contenzioso possono integrare ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora, soprattutto quando il beneficio riconosciuto dal giudicato non abbia funzione di sostentamento essenziale.
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