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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28930/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di applicazione di pena (ex art. 444 c.p.p. del 10/02/2017, divenuta irrevocabile) per presunto contrasto di giudicati con la successiva sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Milano in favore del coimputato Pasquale Guaglianone (sentenza del 10/02/2020). Il ricorso sostiene che gli accertamenti fattuali che hanno portato all'assoluzione di Guaglianone (in particolare con riguardo all'operazione "Evergreen s.r.l.") sono inconciliabili con la ricostruzione fattuale alla base della condanna di Spelta per reati tributari e di bancarotta (distrattiva, preferenziale, impropria e trasferimento/possesso ingiustificato di valori), e che tale inconciliabilità giustifica la revisione della sentenza applicativa nei confronti di Spelta. Si evidenzia altresì che molte condotte fondamentali per l'assoluzione del consulente appaiono costituire fatti storici non suscettibili di diversa valutazione a seconda del soggetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso nei limiti indicati: ha censurato la motivazione della Corte d'appello di Brescia come carente (mancanza della "motivazione rafforzata") rispetto alle contestazioni concernenti il capo A (fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte) e, limitatamente all'operazione Evergreen, al capo B (bancarotta distrattiva). Ha affermato i principi applicabili (revisione per contrasto di giudicati richiede inconciliabilità dei fatti storici, non solo divergenza di valutazione) e ha disposto l'annullamento con rinvio affinché la Corte territoriale proceda a una rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio e dia conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, nonostante gli elementi pacificamente accertati nella sentenza di assoluzione del coimputato, ritenga comunque di confermare (in tutto o in parte) la responsabilità di Spelta. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso, annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame motivato sui profili indicati.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito che ha portato all'applicazione della pena a Spelta; la decisione ex art. 444 è considerata di natura probatoria "ontologicamente debole" rispetto a un giudizio dibattimentale, ma resta impugnabile mediante revisione se emergono giudicati inconciliabili.

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norma relativa all'evasione fiscale (fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte) citata tra le imputazioni per il capo A; la valutazione della natura distrattiva dell'operazione Evergreen incide anche sulla configurabilità del reato tributario.

  • art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992

    Richiamata rispetto a trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (capo C) posti a carico dell'imputato; la pronuncia di merito deve confrontare gli accertamenti materiali relativi a tali operazioni.

  • art. 216, 217, 219, 223 legge fallimentare

    Norme di riferimento per le ipotesi di bancarotta fraudolenta (distrattiva, preferenziale, impropria) contestate (capo B); la loro applicazione richiede accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi delle distrazioni e dei trasferimenti patrimoniali.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Previsione che consente la revisione per contrasto di giudicati; la Corte ricorda che è ammissibile la richiesta di revisione basata su inconciliabilità con accertamenti contenuti in sentenze definitive rese in capo ad altro imputato.

  • art. 631, comma 5 cod. proc. pen.

    Disposizione che pone limiti alla revisione (es.: sulle conseguenze dell'eventuale proscioglimento), ma che non impedisce il proscioglimento parziale per singoli reati trattati nella stessa sentenza.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti e ai profili di proscioglimento/assoluzione e al confronto tra l'istanza di applicazione della pena e gli accertamenti emersi nel dibattimento; centrale per valutare se l'operazione contestata sia distrattiva.

Massime di principio

  • La revisione per contrasto di giudicati è ammessa quando esiste un'oggettiva inconciliabilità tra i fatti storici accertati in sentenze irrevocabili, non quando le differenze consistono solo in divergenze di valutazione o in diverse qualificazioni giuridiche.
  • Il giudice della revisione deve procedere a una rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha formato la base della condanna confrontandolo con i dati incontrovertibili della sentenza assolutoria e, se conferma, deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi perché persiste la condanna nonostante gli elementi contrari.
  • La revisione può riguardare anche singoli capi di imputazione (proscioglimento parziale) e non richiede necessariamente il proscioglimento totale della sentenza impugnata.
  • La diversa posizione soggettiva e il ruolo funzionale dei coimputati (es. amministratore/liquidatore vs consulente esterno) sono fattori rilevanti: se l'assoluzione del coimputato riguarda condotte non direttamente riferibili all'imputato condannato, ciò può giustificare l'assenza di contrasto di giudicati; tuttavia, se la sentenza assolutoria accerta fatti materiali o storici che dovrebbero valere indifferentemente per tutti i concorrenti, ne deriva una potenziale inconciliabilità.
  • Le sentenze pronunciate in riti diversi (applicazione di pena ex art. 444 vs dibattimento pieno) non escludono a priori la revisione: ciò che conta è la natura e la portata dell'accertamento materiale compiuto nella sentenza successiva.
  • Per la difesa in casi analoghi: documentare con precisione le risultanze processuali del giudizio successivo che mostrano fatti storici incompatibili, richiedere la valutazione congiunta del materiale probatorio e invocare espressamente l'obbligo del giudice di motivare in modo rafforzato in caso di mancata revisione.

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