Sentenza n. 161/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento -dei provvedimenti n. P-IS/L/Q/2024/100356 e n. P-IS/L/Q/2024/100361 con i quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) di Isernia, in data 3 settembre 2024, ha respinto le istanze rispettivamente presentate dall’interessato per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; -di ogni altro atto presupposto e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia alla conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia mediante decreto flussi, aveva richiesto la conversione ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, deducendo di avere svolto attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e di avere ricevuto un’offerta di lavoro subordinato. Le istanze erano state respinte con la motivazione della mancanza del permesso di soggiorno originario. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, nonché illegittimità, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art. 5, comma 5, del medesimo testo unico. L’Amministrazione ha sostenuto che la conversione fosse possibile soltanto per il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e che il nulla osta originariamente rilasciato fosse stato revocato per l’incapacità economica del datore di lavoro. Nelle more, tuttavia, il TAR Campania ha annullato la revoca del nulla osta, rilevando che il lavoratore era entrato legittimamente, aveva trovato un’altra occupazione stagionale e non era responsabile delle irregolarità economiche del datore originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i dinieghi. Ha richiamato l’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e al quale sia offerto un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. La precedente revoca del nulla osta, posta dall’Amministrazione a fondamento dei dinieghi, era stata annullata dal TAR Campania; pertanto il ricorrente risultava munito di regolare nulla osta al lavoro stagionale, almeno fino alla nuova determinazione della Prefettura di Caserta sulla posizione relativa al permesso per attesa occupazione. La motivazione dei dinieghi, basata sulla mancanza del permesso di soggiorno, era quindi erronea. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente; l’Amministrazione dovrà riesaminare le istanze tenendo conto della titolarità del nulla osta al lavoro stagionale e della situazione di attesa del permesso per attesa occupazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 24, commi 1, 2, 4, 7, 8 e 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La norma consente la conversione quando il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato; l’Amministrazione deve valutare concretamente la sussistenza di tali requisiti.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la decisione è stata definita sulla base dell’erroneità della motivazione del diniego e della violazione dell’art. 24, comma 10.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve verificare se il lavoratore abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- È illegittimo respingere un’istanza di conversione per la sola mancanza del permesso di soggiorno quando il richiedente risulti munito di un valido nulla osta al lavoro stagionale e la revoca del nulla osta, posta a fondamento del diniego, sia stata annullata con sentenza.
- Quando l’irregolarità concernente la posizione economica del datore di lavoro originario non è imputabile al lavoratore straniero, che sia entrato legittimamente e abbia successivamente trovato un’altra occasione di lavoro stagionale, l’Amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno che consenta la permanenza regolare, verificando i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
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