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Ordinanza

Ordinanza n. 1666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5454 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 5454 del 2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha presentato domanda cautelare incidentale ai sensi dell'art. 98 c.p.a., chiedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo originariamente contestato né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all'esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. La misura è stata ritenuta giustificata dal pregiudizio grave e irreparabile risultante dalla comparazione dei contrapposti interessi, anche in considerazione della già fissata udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 settembre 2026. È stata quindi sospesa l'esecutività della sentenza del TAR, senza decisione sul merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale proposta in appello e per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può essere concessa quando, nella sommaria delibazione cautelare e nella comparazione degli interessi contrapposti, emerga un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La prossimità dell'udienza pubblica già fissata per la trattazione del merito può concorrere alla valutazione cautelare del pregiudizio e giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza sino alla definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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